sabato 08/04/2023 • 06:00
La Cassazione si è espressa su due importanti temi in ambito d'acquisizioni societarie: la novazione oggettiva, di cui sono stati indicati i requisiti, e le clausole di adeguamento prezzo, di cui si è ribadito la liceità laddove vi sia determinabilità dell'oggetto.
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La Corte di Cassazione con sentenza n. 9347 depositata in data 5 aprile si è espressa su due temi molto interessanti nell'ambito delle operazioni di acquisizioni societarie e, più in generale, del diritto civile.
Come in tutte le operazioni concernenti acquisizioni societarie è imprescindibile inquadrare il contesto commerciale e le pattuizioni giuridiche che lo hanno normato. Nello caso di specie, la titolare (“Cedente”) delle quote di partecipazione al capitale (“Quote”) di una società (“Target”) aveva ceduto suddette Quote a 3 società acquirenti (“Acquirenti”) per un corrispettivo (“Corrispettivo”) da pagarsi in rate mensili e con espressa previsione nell'atto di cessione (“Atto di Cessione”) che, qualora dopo l'Atto di Cessione fossero emerse situazioni debitorie nei confronti del Ministero dell'Economia, del Ministero del Welfare, dell'Inps e dell'Inail (“Situazioni Debitorie”), le Acquirenti sarebbero state autorizzate a compensare quanto dovuto come Corrispettivo con quanto la Target fosse stata tenuta a corrispondere per le Situazioni Debitorie e ad agire in ripetizione per l'eventuale eccedenza a sfavore (“Clausola 4bis”).
Essendo effettivamente emerse delle Situazioni Debitorie, le Parti hanno successivamente sottoscritto un nuovo atto (“Nuovo Atto”) che disciplinava diverse modalità di pagamento ed un nuovo prezzo (“Nuovo Corrispettivo”). Successivamente due delle Acquirenti non avevano pagato parte delle rate del Nuovo Corrispettivo che, nel frattempo, era dovuto a favore di una società di factoring (“Società di Factoring”) cui il Cedente aveva ceduto le proprie ragioni creditorie. A fronte di suddetta situazione venivano notificati i decreti ingiuntivi alle due Cedenti le quali tuttavia, resistevano ai provvedimenti monitori chiedendo:
Si costituivano nei due giudizi la Cedente e la Società di Factoring, che resistevano alle domande avversarie e ne chiedevano il rigetto. Riuniti i due giudizi, il Tribunale adito rigettava le opposizioni spiegate nonché le domande riconvenzionali avanzate verso il terzo e, per l'effetto, confermava i provvedimenti monitori opposti. Alle medesime conclusioni giungeva la Corte d'Appello la quale ha sostenuto che
La Cassazione è, pertanto, intervenuta decidendo su due importanti temi di diritto: la novazione oggettiva e le clausole di adeguamento prezzo: ha cassato la sentenza impugnata con rinvio della causa alla stessa Corte d'Appello ma in diversa composizione, che deciderà uniformandosi ai principi di diritto di seguito indicati.
Principi di diritto
Novazione Oggettiva
La Suprema Corte ha ribadito che affinché si abbia novazione oggettiva dell'obbligazione preesistente è necessario che siano espressamente previste o inequivocabilmente desumibili, la volontà e l'effetto di estinzione dell'obbligazione pregressa, in ragione della sostituzione con una obbligazione nuova e incompatibile, non essendo sufficienti le indicazioni meramente esemplificative, a fronte del richiamo a tutti gli altri patti già stipulati che consentono la coesistenza di plurime obbligazioni.
Clausole di adeguamento prezzo
La Cassazione ha, innanzitutto, effettuato una molto utile e precisa distinzione tra le clausole di aggiustamento prezzo e quelle di indennizzo in quanto intervengono su piani diversi: le prime attengono alla determinazione della misura della prestazione principale e indefettibile a carico del compratore (pagamento del prezzo), sulla base degli inevitabili cambiamenti del "valore rilevante" della società target tra la data di "riferimento" e la data del closing, e i relativi "aggiustamenti" del prezzo provvisorio possono essere indifferentemente a favore del compratore o del venditore, a seconda dei risultati della gestione della società target nel citato periodo interinale (salvo che non sia pattiziamente previsto in concreto, come nel caso di specie, esclusivamente un adeguamento al ribasso); le seconde, viceversa, si ricollegano alla previsione di una prestazione complementare ed eventuale a carico del solo venditore, da eseguire in favore del compratore solo in caso di violazione delle clausole di "garanzia convenzionale" e, quindi, di difformità tra il "valore rilevante" della società target garantito dal venditore e quello effettivo, allo scopo di ripristinare l'originario equilibrio tra le prestazioni corrispettive contrattuali principali.
In estrema sintesi, l'obbligo:
Nel caso di specie la Cassazione ha stabilito che in tema di cessione di partecipazioni sociali, soddisfa il requisito della determinabilità dell'oggetto - ed è dunque valida e non viola il canone di buona fede oggettiva - la clausola del contratto che preveda l'adeguamento del corrispettivo fissato alle sopravvenienze passive successivamente accertate, facenti capo alla società target, per fatti accaduti prima del perfezionamento dell'accordo traslativo, in ordine a causali specificate nei confronti di soggetti individuati.
Fonte:Cass. 5 aprile 2023 n. 9347
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