venerdì 07/04/2023 • 12:27
L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 17/E del 6 aprile 2023, ha istituito i codici tributo per l'utilizzo in compensazione da parte dei cessionari dei bonus energia e gas del primo trimestre 2023.
redazione Memento
Con la risoluzione n. 17/E del 6 aprile 2023, l'Agenzia delle Entrate ha istituito 5 nuovi codici tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite mod. F24, da parte dei cessionari dei crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante nel primo trimestre 2023. I crediti utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dalle comunicazioni di cessione inviate all'Agenzia delle Entrate, per le quali i cessionari hanno comunicato all'AE, tramite la Piattaforma cessione crediti, l'accettazione della cessione e l'opzione per l'utilizzo in compensazione (Provv. AE 30 giugno 2022 n. 253445). Si riportano di seguito i nuovi codici tributo: “7746” denominato “CESSIONE CREDITO - credito d'imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 2, della legge 29 dicembre 2022, n. 197; “7747” denominato “CESSIONE CREDITO - credito d'imposta a favore delle imprese non energivore (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 3, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”; “7748” denominato “CESSIONE CREDITO - credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 4, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”; “7749” denominato “CESSIONE CREDITO - credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”; “7750” denominato “CESSIONE CREDITO - credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola, della pesca e agromeccanica (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 45 e c. 46, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”. In sede di compilazione del mod. F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'AE, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” o, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l'anno a cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”. Fonte: Ris. AE 6 aprile 2023 n. 17/E
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