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venerdì 07/04/2023 • 06:00

Fisco Fisco

Pegni mobiliari non possessori, le indicazioni dell’Agenzia per il versamento tributi

L'Agenzia delle Entrate stabilisce le modalità di versamento dei tributi e dei diritti dovuti per la registrazione del titolo e per l'esecuzione delle formalità relative al registro informatico dei pegni mobiliari non possessori.

a cura di

redazione Memento

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Con il Provvedimento Prot. n. 120760/2023, l'Agenzia delle Entrate interviene in merito alle modalità di versamento dei tributi e dei diritti dovuti per la registrazione del titolo e per l'esecuzione delle formalità relative al registro informatico dei pegni mobiliari non possessori. Il DL 59/2016 ha istituito il pegno mobiliare non possessorio a garanzia dei crediti inerenti all'esercizio dell'impresa. È stata inoltre prevista la costituzione presso l'Agenzia delle Entrate di un registro informatizzato denominato «registro dei pegni non possessori» che consente al pegno, al momento dell'iscrizione, di prendere grado ed essere opponibile ai terzi e nelle procedure esecutive e concorsuali. Il legislatore ha quindi regolato le operazioni di iscrizione, consultazione, modifica, rinnovo o cancellazione presso il «registro dei pegni non possessori», gli obblighi a carico di chi effettua tali operazioni, nonché le modalità di accesso al registro medesimo, e stabiliti i diritti di visura e di certificato, in misura idonea a garantire almeno la copertura dei costi di allestimento, gestione ed evoluzione del registro. Modalità di versamento di tributi e diritti dovuti per l'esecuzione delle formalità Il versamento delle somme dovute per l'iscrizione del pegno mobiliare non possessorio, la rinnovazione, la cancellazione dell'iscrizione del pegno medesimo o l'annotazione di una vicenda modificativa del rapporto e della garanzia, di cui si richiede al conservatore l'inserimento nel Registro pegni, avviene con addebito su un conto aperto presso un intermediario della riscossione, convenzionato con l'Agenzia delle entrate e intestato ad una delle parti oppure al suo rappresentante, dotato di procura sottoscritta digitalmente ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, n. 114 del 25 maggio 2021, identificati dal relativo codice fiscale. A tal fine, in fase di presentazione della richiesta, firmata digitalmente anche dal titolare del conto da addebitare, sono indicati il codice IBAN del conto e il codice fiscale dell'intestatario. Modalità di versamento dei tributi dovuti per la registrazione del titolo Il versamento delle somme dovute per la registrazione dell'atto costitutivo del pegno non possessorio, l'atto contenente il consenso o l'ordine per la cancellazione, o l'atto attestante la vicenda modificativa di cui si richiede l'annotazione, avviene con addebito su un conto aperto presso un intermediario della riscossione, convenzionato con l'Agenzia delle entrate e intestato al richiedente oppure al suo rappresentante, dotato di procura sottoscritta digitalmente ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, n. 114 del 25 maggio 2021, identificati dal relativo codice fiscale. A tal fine, in fase di presentazione della richiesta, firmata digitalmente anche dal titolare del conto da addebitare, sono indicati il codice IBAN del conto e il codice fiscale dell'intestatario. Modalità di versamento di tributi e diritti dovuti per la consultazione del registro Il versamento delle somme dovute per la consultazione del registro è eseguito: a) relativamente all'imposta di bollo sui certificati e sulle copie, nonché sulle relative istanze, e ai diritti di certificazione, con addebito su un conto aperto presso un intermediario della riscossione, convenzionato con l'Agenzia delle entrate e intestato al richiedente, identificato dal relativo codice fiscale. A tal fine, in fase di presentazione della richiesta sono indicati anche il codice IBAN del conto da addebitare e il codice fiscale dell'intestatario; b) relativamente ai diritti di visura, attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. FONTE: Provvedimento Prot. n. 120760/2023

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