venerdì 07/04/2023 • 06:00
Scade l'11 aprile 2023 il termine per versare i contributi dovuti dai datori di lavoro domestico per il primo trimestre 2023. La scadenza originariamente prevista per il 10 aprile è differita al giorno successivo in considerazione delle festività pasquali.
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Nella circolare n. 13 del 2 febbraio 2023, l'INPS ha comunicato gli importi dei contributi dovuti per l'anno 2023 per i lavoratori domestici, determinati sulla base della variazione dell'indice ISTAT, con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 ed i coefficienti di ripartizione per il medesimo periodo.
Gli aumenti per il 2023
Gli importi sono stati rivalutati dell'8,1%, tenuto conto della variazione percentuale verificatasi nell'indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati, tra il periodo gennaio 2021-dicembre 2021 e il periodo gennaio 2022-dicembre 2022. Conseguentemente, sono state determinate le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l'anno 2023 per i lavoratori domestici.
Anche per l'anno in corso è confermata l'applicazione di un contributo addizionale a carico del datore di lavoro, con riferimento ai contratti a tempo determinato, da escludere nel caso di contratti stipulati in sostituzione dei lavoratori assenti. Confermato anche il minor carico contributivo previsto per i datori di lavoro soggetti al contributo alla Cassa Unica per gli Assegni Familiari (CUAF).
Quella dell'11 aprile 2023 è, quindi, la prima scadenza in cui i datori di lavoro domestico dovranno fare i conti con gli aumenti previsti a partire dal 1° gennaio, dovuti sia al citato adeguamento ISTAT, sia all'incremento delle retribuzioni 2023, dopo il mancato accordo tra le associazioni datoriali Domina e Fidaldo e i sindacati dei lavoratori domestici Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil e Federcolf, firmatari del contratto collettivo del settore, al termine dei tavoli di confronto del 21 dicembre 2022 e del 3 gennaio 2023.
In virtù di un particolare meccanismo di adeguamento retributivo, all'esito negativo del confronto, consegue infatti l'applicazione dell'art. 38 del CCNL lavoro domestico che autorizza il Ministero, dopo la terza convocazione della Commissione Nazionale per l'aggiornamento retributivo (art. 45 CCNL) a definire l'adeguamento periodico della retribuzione attraverso un sistema automatico in misura pari all'80% della variazione del costo della vita per le famiglie di impiegati ed operai rilevate dall'ISTAT in riferimento alle retribuzioni minime contrattuali e in misura pari al 100% per i valori convenzionali del vitto e dell'alloggio. Di conseguenza, gli aumenti retributivi, dal 1° gennaio 2023 si attestano al 9,2% (80% dell'inflazione registrata a fine 2022 pari all'11,5%) mentre gli importi previsti per le indennità di vitto e alloggio dei lavoratori conviventi sono stati incrementati dell'11,5%.
I contributi
Come noto, gli importi dovuti all'INPS si calcolano moltiplicando il contributo orario per il numero delle ore retribuite entro l'ultimo sabato di ogni trimestre solare e sono commisurati alle diverse fasce di retribuzione effettiva oraria riassunte nelle seguenti tabelle.
Rapporti di lavoro a tempo indeterminato |
|||
---|---|---|---|
RETRIBUZIONE ORARIA |
IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO |
||
Effettiva |
Convenzionale |
Comprensivo della quota CUAF |
Senza quota CUAF (1) |
fino a € 8,92 oltre € 8,92 e fino a € 10,86 oltre € 10,86 |
€ 7,90 € 8,92 € 10,86 |
€ 1,58 (0,40) (2) € 1,78 (0,45) (2) € 2,17 (0,55) (2) |
€ 1,59 (0,40) (2) € 1,79 (0,45) (2) € 2,18 (0,55) (2) |
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali |
€ 5,75 |
€ 1,15 (0,29) (2) |
€ 1,16 (0,29) (2) |
Rapporti di lavoro a tempo determinato |
|||
---|---|---|---|
RETRIBUZIONE ORARIA |
IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO |
||
Effettiva |
Convenzionale |
Comprensivo della quota CUAF |
Senza quota CUAF (1) |
fino a € 8,92 oltre € 8,92 e fino a € 10,86 oltre € 10,86 |
€ 7,90 € 8,92 € 10,86 |
€ 1,69 (0,40) (2) € 1,91 (0,45) (2) € 2,32 (0,55) (2) |
€ 1,70 (0,40) (2) € 1,92 (0,45) (2) € 2,33 (0,55) (2) |
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali |
€ 5,75 |
€ 1,23 (0,29) (2) |
€ 1,24 (0,29) (2) |
(1) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 DPR 1403/71).
(2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore
Per retribuzione oraria effettiva si intende la retribuzione oraria di fatto concordata tra le parti, la tredicesima mensilità (gratifica natalizia) ripartita in misura oraria e, nel caso del lavoratore convivente, anche il valore convenzionale di vitto e alloggio, ripartito in misura oraria. Se invece l'orario di lavoro è superiore a 24 ore settimanali, il contributo orario è previsto in misura fissa.
La responsabilità del versamento ricade sul datore di lavoro che è tenuto a versare anche la quota trattenuta al lavoratore.
Le scadenze del 2023
I contributi previdenziali per il lavoro domestico devono essere versati per ogni trimestre, a scadenze predefinite.
Scadenze |
Periodo di riferimento |
---|---|
Dal 1 all'11 aprile |
Contributi relativi al 1° trimestre 2023 |
Dal 1 al 10 luglio |
Contributi relativi al 2° trimestre 2023 |
Dal 1 al 10 ottobre |
Contributi relativi al 3° trimestre 2023 |
Dal 2 al 10 gennaio 2024 |
Contributi relativi al 4° trimestre 2023 |
I datori di lavoro possono effettuare il pagamento dei contributi domestici:
È inoltre possibile utilizzare l'App “IO” (applicazione gratuita disponibile per sistemi iOS e Android) e i datori di lavoro domestico che hanno espresso il consenso a ricevere notifiche da parte dell'INPS e hanno dichiarato di volere ricevere gli avvisi di pagamento PagoPA, riceveranno l'avviso di scadenza dei termini per il versamento dei contributi domestici all'interno della stessa APP.
Contributo alla Cassa COLF
Con i contributi INPS il datore di lavoro è tenuto a versare anche il contributo alla Cassa COLF, strumento contrattuale previsto per fornire prestazioni e servizi a favore dei lavoratori domestici e dei loro datori di lavoro, per trattamenti assistenziali sanitari e assicurativi, integrativi delle prestazioni pubbliche. Tale contributo ammonta a € 0,06 per ogni ora retribuita nel trimestre di riferimento. La quota deve essere ripartita tra datore di lavoro e lavoratore, in misura pari a € 0,04 a carico del primo e € 0,02 a carico del secondo. Tali contributi, a differenza di quelli versati all'INPS, non sono fiscalmente deducibili.
Novità riduzione contributi post maternità 2022
Tra le novità di quest'anno, ricordiamo che l'art. 1, c. 137, Legge 234/2021 ha previsto, in via sperimentale per l'anno 2022, un esonero nella misura del 50%, dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, per 12 mesi a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità. Gli effetti di tale disposizione interessano le lavoratrici madri, anche domestiche, rientrate nel posto di lavoro entro la data del 31 dicembre 2022. Per maggiori dettagli si rimanda a quanto comunicato dall'INPS con la circolare n. 102 del 19 settembre 2022 e con il messaggio n. 4042 del 9 novembre 2022.
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Il 10 gennaio scade il termine per il versamento per il 4° trimestre dei contributi per i lavoratori domestici. La guida analizza tutte le modalità di adempimento.
Mario Cassaro
- Consulente del lavoro in LatinaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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