giovedì 06/04/2023 • 12:49
Con la circolare del 6 aprile 2023 n. 10, Assonime ha fornito alcuni chiarimenti in tema di veicoli esteri di investimento e stabile organizzazione (Investment Management Exemption).
redazione Memento
In materia di stabile organizzazione e veicoli di investimento non residenti, la Legge di bilancio 2023 ha apportato rilevanti modifiche all'art. 162 TUIR, delineando una sorta di regime domestico di Investment Management Exemption (c.d. IME). Con la circolare del 6 aprile 2023 n. 10, Assonime ha fornito alcuni chiarimenti in tema di Investment Management Exemption, sottolineando la centralità della reciproca relazione di indipendenza e autonomia (giuridica ed economica) tra veicolo estero di investimento e fund manager. Nel dettaglio, Assonime, con la circolare in oggetto: mette in risalto alcune non secondarie differenze rispetto al modello di Investment Management Exemption del Regno Unito e le ragioni per cui le disposizioni domestiche di protezione si rendono applicabili ai fondi mobiliari e immobiliari, indipendentemente dalla natura degli asset class in cui investono; affronta alcuni aspetti critici relativi ai requisiti di indipendenza del fund manager con particolare riferimento alla disposizione che prevede che esso non possa ricoprire cariche negli organi di amministrazione e di controllo del veicolo di investimento e delle sue controllate, suggerendo una interpretazione che, nel rispetto del dato letterale della norma, non sia di ostacolo alla fisiologica operatività del settore e alle ordinarie modalità di cura degli investimenti; con riferimento al requisito della remunerazione al valore di mercato del fund manager, focalizza l'attenzione sul dato testuale che, ponendo riferimento alla idonea documentazione di transfer pricing, sembrerebbe poter conferire alla norma la necessaria flessibilità applicativa; anche al fine di proteggere la struttura di investimento dal rischio che possa essere contestata la presenza in Italia di una stabile organizzazione dello stesso gestore; richiama l'esigenza di estendere anche ai veicoli di investimento vigilati - istituiti in Paesi diversi da quelli UE/SEE, con cui sia in vigore un accordo di scambio delle informazioni - il regime di esenzione sui flussi di dividendi e sui capital gain già previsto per i fondi domestici e i fondi UE/SEE. Ciò al fine di conformarsi al diritto dell'Unione e, in particolare, al principio di libera circolazione dei capitali.
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