giovedì 06/04/2023 • 11:19
L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 285 del 6 aprile 2023, ha chiarito che ai proventi derivanti dalla partecipazione indiretta di un fondo pensione estero in un fondo immobiliare si applica l'esenzione da ritenuta.
redazione Memento
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Con la risposta n. 285 del 6 aprile 2023, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che ai proventi derivanti dalla partecipazione indiretta di un fondo pensione estero in un fondo immobiliare si applica l'esenzione da ritenuta. Il regime di non imponibilità (di cui all'art. 7 c. 3 DL 351/2001) si applica, infatti, non soltanto in caso di partecipazione diretta al fondo immobiliare, ma anche qualora l'investitore estero partecipi in misura totalitaria in veicoli societari che pongono in essere l'investimento, a condizione che anche questi siano residenti in Paesi white list; pertanto anche la partecipazione indiretta è valida ai fini dell'esenzione da ritenuta (Circ. AE 15 febbraio 2012 n. 2/E).
Si ricorda che la ritenuta non si applica sui proventi percepiti da fondi pensione, da prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) e organismi di investimento collettivo del risparmio esteri, sempreché istituiti in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni, inclusi nella lista di cui al DM 4 settembre 1996 emanato ai sensi dell'art. 168 bis DPR 917/86 (c.d. white list). La ritenuta non si applica nemmeno sui proventi percepiti da enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia e da banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.
Nel caso di specie, l'Istante è un fondo pensione di diritto svizzero nonché investitore qualificato ai sensi della legislazione vigente in Svizzera (Paese incluso nella white list) che dichiara di avere gli stessi requisiti sostanziali e la stessa finalità di investimento di un fondo pensione italiano e di essere sottoposto a vigilanza prudenziale. Detto fondo pensione investe nel fondo immobiliare mediante la partecipazione totalitaria nel veicolo che si qualifica, ai fini della legislazione svizzera, come fondo di investimento, privo di personalità giuridica, destinato a investitori qualificati, avente la forma giuridica di un fondo ''a ombrello'' di natura contrattuale. Come chiarito dall'AE, ai proventi distribuiti dal fondo immobiliare si applica il regime di esenzione. Ai fini della verifica dei requisiti richiesti per beneficiare del predetto regime di esenzione, il veicolo deve rilasciare alla Società di Gestione del Risparmio (SGR) un'autocertificazione attestante la propria residenza in Svizzera e che sia partecipato interamente dal fondo pensione svizzero. Inoltre, è necessario che venga fornita un'autocertificazione del fondo pensione svizzero che attesti la residenza dello stesso nel predetto Paese white list, nonché l'attestazione rilasciata dall'autorità competente dello Stato di residenza dalla quale si evince il soddisfacimento del requisito della vigilanza prudenziale.
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