L'istituto dell'interpello preventivo ha trovato compiuta disciplina nell'art. 11 L. 212/2000 (c.d. statuto del contribuente). In base a tale disposizione, il contribuente può interpellare l'amministrazione per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relativamente a: l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza e non siano comunque attivabili le procedure di cui all'art. 31-ter DPR 600/73 (c.d. accordi preventivi), e di cui all'art. 2 D.Lgs. 147/2015 (interpello sui nuovi investimenti); la sussistenza delle condizioni e la valutazione della idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per l'adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti; l'applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie. Oltre a ciò, l'interpello può essere presentato per chiedere la disapplicazione di norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d' imposta, o altre posizioni soggettive del soggetto passivo ...
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