giovedì 06/04/2023 • 06:00
Con Provvedimento 176160/RU, le Dogane hanno fornito indicazioni sulla presentazione esclusivamente in forma telematica dei dati relativi alle contabilità di taluni soggetti del settore dei prodotti alcolici, dei prodotti energetici e degli oli lubrificanti e bitumi.
redazione Memento
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L’Agenzia delle Dogane, con il Provvedimento 176160/RU, ha fornito indicazioni sulla telematizzazione delle accise. In modo particolare, sulla modalità di presentazione in forma telematica dei dati di contabilità da parte di taluni soggetti obbligati.
L’esercente deposito commerciale di prodotti energetici autorizzato ad operare quale destinatario registrato dovendo trasmettere, a partire dal 1° giugno 2023, i dati delle contabilità entro il giorno lavorativo successivo a quello di riferimento, potrà iniziare la sperimentazione in ambiente di addestramento a partire dal 3 aprile 2023. Il tracciato record di riferimento per la trasmissione dei dati delle contabilità è OLIMOP, reperibile come di consueto sul portale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nella sezione “Home - Accise - Prodotti energetici - Telematizzazione dati contabili - Destinatari registrati” e rimasto invariato. La nuova frequenza di trasmissione per i succitati soggetti, riguarda tutte le trasmissioni che avverranno in ambiente reale successivamente al 1° giugno, comprese quindi anche le tardive presentazioni e le rettifiche.
L’esercente deposito commerciale di prodotti energetici, il cui deposito risulta avere una capacità di stoccaggio di prodotti sfusi o condizionati complessivamente inferiore a 100 metri cubi dovendo trasmettere, a partire dal 10 giugno 2023, i dati delle contabilità mensilmente entro il giorno dieci del secondo mese successivo a quello di riferimento, potrà iniziare la sperimentazione in ambiente di addestramento a partire dall’11 aprile 2023. Il tracciato record di riferimento per la trasmissione dei dati delle contabilità è OLIMDC, reperibile come di consueto sul portale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nella sezione “Home - Accise - Prodotti energetici - Telematizzazione dati contabili – Esercenti depositi commerciali” e rimasto invariato. Si fa presente che la nuova frequenza di trasmissione per i succitati soggetti riguarda tutte le trasmissioni che avverranno in ambiente reale successivamente al 10 giugno, comprese quindi anche le tardive presentazioni e le rettifiche.
L’esercente deposito commerciale, l’opificio di trasformazione o elaborazione e l’opificio di condizionamento di alcole e di bevande alcoliche, con esclusione del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, il cui deposito risulta avere una capacità di stoccaggio di prodotti sfusi e/o condizionati complessivamente inferiore a 100 ettolitri idrati dovendo trasmettere i dati delle contabilità con frequenza annuale entro il 31 gennaio 2024, utilizza come tracciato record ALCODC, rimasto invariato. Il tracciato è reperibile come di consueto sul portale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nella sezione “Home - Accise - Prodotti alcolici - Telematizzazione dati contabili – Esercenti depositi commerciali”.
L’esercente deposito commerciale di oli lubrificanti e bitumi di petrolio il cui deposito risulta avere una capacità di stoccaggio di prodotti sfusi e/o condizionati complessivamente inferiore a 10 metri cubi dovendo trasmettere i dati delle contabilità con frequenza annuale entro il 31 gennaio 2024, utilizza come tracciato record OLLUDA, rimasto invariato. Il tracciato è reperibile come di consueto sul portale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nella sezione “Home - Accise – Oli lubrificanti e bitumi - Telematizzazione dati contabili”.
Il destinatario registrato che svolge l’attività nel settore del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra continua le trasmissioni telematiche con le consuete modalità utilizzando il tracciato ALCOAV reperibile sul portale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nella sezione “Home - Accise - Prodotti alcolici - Telematizzazione dati contabili – Destinatari registrati”.
Tutti questi soggetti, qualora non ne siano già in possesso, devono richiedere all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli l’autorizzazione all’utilizzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I.. Le istruzioni tecniche per la richiesta di autorizzazione all’utilizzo del Servizio Telematico Doganale sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Dogane dei Monopoli nella sezione “Home - Servizi digitali - Servizio Telematico Doganale - E.D.I.”.
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