Arriva dall’Agenzia delle Entrate un nuovo chiarimento relativo alla tassazione agevolata delle somme erogate a titolo di ristorno ai soci lavoratori: a quali condizioni è possibile?
Ai fini del trattamento fiscale agevolativo, alle somme erogate a titolo di ristorno si applica la tassazione agevolata a prescindere dagli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione:
se i ristorni in oggetto sono conformi alle previsioni della Legge di Bilancio 2016;
a condizione che la distribuzione degli stessi risulti dal modello di dichiarazione allegato al Decreto del Ministero del Lavoro, attraverso la compilazione della sezione relativa alla partecipazione agli utili dell'impresa.
Ripercorriamo insieme le argomentazioni dell’Agenzia delle Entrate, contenute nella Risposta n. 284 del 5 aprile 2023.
Il caso
La Cooperativa istante, in qualità di sostituto d'imposta, intende adottare un nuovo regolamento interno finalizzato ad individuare le condizioni necessarie per l'applicazione della tassazione agevolata sulle somme erogate a titolo di ristorni ai propri soci lavoratori a seguito di delibera assembleare.
Il quesito
L’istante chiede se le somme erogate a titolo di ristorni ai propri soci lavoratori debbano essere assoggettate:
a tassazione agevolata negli anni in cui la Cooperativa consegua incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione previsti dalla bozza di regolamento;
a tassazione ordinaria negli anni in cui tali incrementi non siano conseguiti.
La normativa di riferimento
Dal periodo di imposta 2016, è prevista una modalità di tassazione agevolata, consistente nell'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali nella misura del 10 % (art. 1, c. 182-189, L. 208/2015):
ai premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti con Decreto del Ministero del Lavoro di concerto con il MEF;
alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa.
N.B. Per i premi e le somme erogati nell'anno 2023, l'aliquota dell'imposta sostitutiva è ridotta al 5% (art. 1, c. 63, L. 197/2022).
Per “somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa” si intendono gli utili distribuiti ai sensi del Codice civile (art. 2102 c.c.); pertanto, la partecipazione agli utili spettante al prestatore di lavoro è determinata in base agli utili netti dell'impresa e, per le imprese soggette alla pubblicazione del bilancio, in base agli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato e pubblicato.
Non si tratta, quindi, dell'attribuzione di quote di partecipazione al capitale sociale bensì della modalità di erogazione della retribuzione nell'ambito della disciplina del rapporto di lavoro nell'impresa, secondo la quale il prestatore di lavoro può essere retribuito in tutto o in parte anche con partecipazione agli utili.
Il parere dell’Agenzia delle Entrate
La partecipazione agli utili dell'impresa costituisce una fattispecie distinta dalla corresponsione dei premi di produttività ed è quindi ammessa all'agevolazione a prescindere dagli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione.
Tali elementi devono, invece, ricorrere in caso di corresponsione dei premi di risultato, agevolabili anche per le imprese in perdita.
Inoltre, si precisa che possono essere ammessi al beneficio anche i ristorni ai soci lavoratori di cooperative, se conformi alle previsioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2016 e dal Decreto sopra citato (Circ. AE 15 giugno 2016 n. 28/E).
La peculiarità del ristorno comporta che la cooperativa sia tenuta a depositare, in luogo del contratto, il verbale con il quale l'assemblea dei soci ha deliberato la distribuzione dei ristorni.
Anche la distribuzione dei ristorni deve risultare dal modello di dichiarazione allegato al Decreto.
In sostanza, i ristorni sono i profitti netti della cooperativa derivanti dall'attività con i soci attribuiti ai soci stessi in proporzione agli scambi mutualistici intercorsi con la cooperativa nel corso dell'anno.
Ai fini del trattamento fiscale agevolativo, alle somme erogate a titolo di ristorno si applica la tassazione agevolata a prescindere dagli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione:
se i ristorni in oggetto sono conformi alle previsioni della Legge di Bilancio 2016;
a condizione che la distribuzione degli stessi risulti dal modello di dichiarazione allegato al Decreto, attraverso la compilazione della sezione relativa alla partecipazione agli utili dell'impresa.
Fonte: Risp. Interpello AE 5 aprile 2023 n. 284