mercoledì 05/04/2023 • 11:42
L’Agenzia delle Entrate, con Risp. Interpello n. 274 del 4 aprile 2023, si esprime circa il corretto regime di imposizione fiscale dei c.d. “buoni mobilità” che un’azienda eroga ai propri dipendenti che scelgono di raggiungere il luogo di lavoro in bicicletta.
redazione Memento
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Con la Risp. Interpello n. 274 del 4 aprile 2023, l’AE interviene per chiarire il corretto trattamento fiscale dei c.d. “buoni mobilità”, erogati da un’azienda ai dipendenti residenti nel medesimo comune in cui si trova quest’ultima e che decidono di raggiungerla in bicicletta per svolgere la propria prestazione lavorativa.
In particolare, le Entrate chiariscono se tali buoni concorrano alla formazione del reddito da lavoro dipendente e se rientrino nel computo della soglia dei fringe benefit (€ 258,23 per il 2023).
Il caso
Nell'ambito di un'iniziativa di promozione di comportamenti virtuosi per la mobilità sostenibile, è stato previsto il riconoscimento di ''buoni mobilità'' a favore di cittadini lavoratori dipendenti aventi la sede lavorativa nel territorio del Comune, che utilizzino la bicicletta per il percorso casa-lavoro, previa adesione, da parte dei rispettivi datori di lavoro, ad un accordo di mobility management.
I ''buoni mobilità'' possono raggiungere l'importo pro-capite massimo di € 40 mensili, e vengono riconosciuti a tutti i cittadini che partecipano all'iniziativa, con bonifico periodico all'IBAN indicato dagli stessi cittadini lavoratori in sede di registrazione alla piattaforma di monitoraggio degli spostamenti in bicicletta.
Tali buoni, che i dipendenti ricevono dal predetto Comune a titolo di incentivi chilometrici, devono qualificarsi come beni ceduti o servizi prestati ai dipendenti che non concorrono a formare il reddito?
La soluzione delle Entrate
Il buono mobilità è destinato indistintamente ai lavoratori dipendenti di aziende ed enti pubblici e privati con sede di lavoro nel territorio del Comune.
Più precisamente, detto contributo non trova la propria origine e giustificazione nel rapporto di lavoro dipendente in essere tra il beneficiario e il datore di lavoro, bensì nella promozione da parte dell'amministrazione comunale di comportamenti virtuosi dei cittadini negli spostamenti sistematici casa-lavoro, coerenti con obiettivi di sostenibilità ambientale.
Il contributo, dunque, non configurandosi quale emolumento in denaro offerto al dipendente in relazione al rapporto di lavoro, non è riconducibile né tra i redditi di lavoro dipendente o assimilati né in alcuna delle altre categorie reddituali.
Ne consegue, pertanto, che non costituendo reddito di lavoro dipendente, l'importo del buono mobilità non rileva ai fini del calcolo del limite di € 258,23.
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