mercoledì 05/04/2023 • 11:37
L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 275 del 4 aprile 2023, ha chiarito che per le prestazioni sanitarie di diagnosi è necessaria l'emissione di fattura e non è ammesso lo scontrino parlante.
redazione Memento
Con la risposta n. 275 del 4 aprile 2023, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che per le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione l'emissione della fattura è obbligatoria, anche quando non richiesta dal cliente, in quanto esse non possono essere documentate attraverso lo scontrino parlante. La disciplina, infatti, individua puntualmente all'art. 22 DPR 633/72 le operazioni esenti elencate dall'art. 10 DPR 633/72 ai n. da 1) a 5) e n. 7), 8), 9), 16) e 22) per le quali l'emissione della fattura non è obbligatoria e che, dunque, possono attualmente essere documentate attraverso la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi (di cui all'art. 2 D.Lgs. 127/2015) e l'emissione del c.d. documento commerciale; tra queste non sono ricomprese le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona indicate al n. 18. È, inoltre, previsto che il contribuente che ne abbia data preventiva comunicazione all'ufficio è dispensato dagli obblighi di fatturazione e di registrazione relativamente alle operazioni esenti da imposta ai sensi dell'art. 10, tranne quelle indicate al c. 1 n. 11), 18) e 19) e al c. 3, fermi restando l'obbligo di fatturazione e registrazione delle altre operazioni eventualmente effettuate, l'obbligo di registrazione degli acquisti e gli altri obblighi stabiliti dal presente decreto, ivi compreso l'obbligo di rilasciare la fattura quando sia richiesta dal cliente (art. 36 bis DPR 633/72). Si ricorda che sono esenti IVA le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza (art. 10 c. 1 n. 18 DPR 633/72). In particolare, le prestazioni sanitarie di diagnosi sono quelle dirette a identificare la patologia di cui i pazienti sono affetti, tra le quali sono riconducibili anche le prestazioni rese dai laboratori di analisi, la cui attività è volta a supportare la professione sanitaria. Nel caso di specie, l'istante è una struttura sanitaria autorizzata aperta al pubblico che svolge, presso il proprio laboratorio, analisi cliniche per la diagnosi di malattie. I professionisti che effettuano gli esami sono dipendenti o collaboratori della struttura. La società rilascia a suo nome i referti e i documenti fiscali che, vengono poi trasmessi allo SdI. Come chiarito dall'AE, la struttura deve documentare l'operazione necessariamente tramite fattura. Fonte: Risp. AE 4 aprile 2023 n. 275
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