mercoledì 05/04/2023 • 11:05
L’INAIL, con Circ. 4 aprile 2023 n. 14, fornisce le istruzioni operative relative alla rivalutazione, dal 1° gennaio 2023, della prestazione aggiuntiva alla rendita diretta e della prestazione una tantum per i malati di mesotelioma non professionale.
redazione Memento
In seguito alle disposizioni dell'ultima Legge di Bilancio (art. 1, c. 293, L. 197/2022), che ha elevato la misura della prestazione aggiuntiva della rendita riconosciuta dall'INAIL ai lavoratori per una patologia asbesto-correlata e della prestazione a importo fisso una tantum in favore dei malati di mesotelioma di origine non professionale, lo stesso INAIL interviene (con Circ. 4 aprile 2023 n. 14), fornendo le necessarie istruzioni operative per fruire delle due indennità. Prestazione economica aggiuntiva alla rendita erogata per una patologia asbesto-correlata Dal 1° gennaio 2023 la prestazione economica aggiuntiva alla rendita diretta o alla rendita in favore di superstiti, già riconosciuta dall'INAIL per patologie asbesto-correlate (art. 1, c. 356, L. 178/2020), è elevata al 17%, in luogo del precedente 15%. Per il 2023, la prestazione è erogata a partire dal rateo di rendita di aprile 2023, unitamente al conguaglio per i ratei di gennaio, febbraio e marzo 2023, già pagati con la prestazione aggiuntiva nella previgente misura del 15%. Si ricorda che ai ratei di rendita spettanti per annualità precedenti si applica la misura della prestazione aggiuntiva stabilita dalle disposizioni vigenti nell'anno di riferimento. I beneficiari sono: i lavoratori titolari di rendita diretta, anche unificata, riconosciuta dall'INAIL per una patologia asbesto-correlata; i superstiti, se l'evento ha per conseguenza la morte del lavoratore. Trattandosi di una prestazione aggiuntiva alla rendita, che ne costituisce il presupposto, per l'accesso al beneficio non deve essere presentata alcuna istanza. Prestazione assistenziale una tantum a favore dei malati di mesotelioma non professionale e dei loro eredi Per gli eventi accertati a decorrere dal 1° gennaio 2023, la prestazione una tantum erogata ai malati di mesotelioma non professionale, o in caso di decesso ai loro eredi, è elevata a € 15.000, in luogo del precedente importo di € 10.000. N.B. Tale prestazione non è cumulabile con la prestazione aggiuntiva alla rendita diretta per una patologia asbesto-correlata di origine professionale. I beneficiari della prestazione sono: i malati di mesotelioma non professionale, ossia i soggetti che, indipendentemente dalla loro cittadinanza, risultano affetti da mesotelioma contratto per esposizione familiare a lavoratori impiegati in Italia in una lavorazione che ha comportato l'esposizione all'amianto, oppure per esposizione ambientale avvenuta sempre nel territorio nazionale; gli eredi dei malati di cui al punto precedente, deceduti a seguito di mesotelioma non professionale. Presentazione della domanda di indennità una tantum Per l'accesso alla prestazione, gli interessati devono presentare domanda telematica all'INAIL con i moduli 190 e 190E. La domanda deve essere inviata, tramite PEC o raccomandata, entro 3 anni dalla data dell'accertamento della malattia (data della prima diagnosi), pena l'estinzione del diritto alla prestazione. Alla domanda deve sempre essere allegata la documentazione sanitaria rilasciata da un Ente ospedaliero pubblico o privato accreditato dal SSN (ivi compresi gli IRCCS), attestante la patologia del mesotelioma e la data della prima diagnosi. In caso di esposizione familiare, la domanda deve contenere le informazioni relative al familiare impiegato in una lavorazione che lo esponeva all'amianto in Italia con l'indicazione dei relativi periodi di esposizione e dei rapporti di lavoro, nonché il vincolo di parentela/affinità e i periodi di convivenza in Italia del malato con il lavoratore adibito alla lavorazione interessata. Le particolarità per gli eredi Il termine triennale è unico sia per i malati che per i loro eredi. Ciò comporta che il diritto degli eredi si estingue se il malato, deceduto dopo la prima diagnosi, non ha presentato la domanda. Nel caso in cui il malato deceda: dopo la presentazione della domanda, la prestazione è riconosciuta agli eredi su istanza da presentare entro il termine ordinario di prescrizione di 10 anni; in data antecedente alla prima diagnosi, gli eredi devono presentare la domanda entro il termine di decadenza triennale decorrente sempre dalla data di accertamento della prima diagnosi. Fonte: Circ. INAIL 4 aprile 2023 n. 14
© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o
contatta il tuo
agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.