venerdì 07/04/2023 • 06:00
Con l’ordinanza n. 9165/2023, la Corte di Cassazione ha escluso che, nel caso in cui la parte abbia eletto domicilio presso il proprio difensore, la comunicazione della data di udienza effettuata all’indirizzo pec della parte possa integrare la consegna in mani proprie.
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Comunicazione della data udienza, diritto di difesa ed effettività del contraddittorio Con l'ordinanza n. 9165 del 3 aprile 2023 la Corte di Cassazione ha affermato la nullità della sentenza pronunciata in un procedimento in cui l'avviso di fissazione dell'udienza di trattazione dell'appello non è stato comunicato al domicilio eletto del contribuente presso il difensore, ma direttamente alla parte via pec. Nel caso di specie il contribuente impugnava la decisione di appello perché il suo difensore proprio in conseguenza della nullità della notifica del citato avviso di trattazione non ha partecipato all'udienza di discussione e non ha potuto svolgere attività difensiva. La mancata partecipazione del difensore all'udienza di trattazione non ha consentito neanche di richiamare l'art. 156 c. 3 c.p.c. e dunque la sanatoria dell'atto nullo per avvenuto raggiungimento dello scopo che avrebbe sanato il vizio di notifica con effetto retroattivo. Come noto, in base a quanto previsto nell'art. 31 D.Lgs. 546/92 la comunicazione della data di udienza (da effettuarsi alle parti costituite almeno trenta giorni prima) adempie ad un'essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del prin...
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