In ipotesi di operazioni di aggregazione aziendale che coinvolgono società che partecipano ad un consolidato fiscale nazionale e che non interrompono la tassazione di gruppo, le disposizioni limitative contenute all'articolo 172, c. 7, TUIR (limite del patrimonio netto e test di vitalità), sono pienamente operanti in relazione alle eccedenze relative all'aiuto alla crescita economica maturate negli esercizi di validità dell'opzione per il consolidato fiscale nazionale. Ad affermarlo è l'Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 278 del 4 aprile 2023.
Oggetto dell'interpello è il trattamento delle eccedenze ACE in occasione della fusione (inversa) per incorporazione di una società nell'istante (incorporante), con efficacia giuridica a decorrere dal 1° agosto 2021, e con effetti contabili e fiscali retrodatati al 1° gennaio 2021. Per le Entrate l'operazione straordinaria non determina alcuna interruzione della tassazione di gruppo, che potrà continuare tra la società incorporante e le altre società facenti parte del consolidato fiscale nazionale (art. 11 DM 1° marzo 2018).
Ebbene, in tali ipotesi, di fusioni che non interrompono la tassazione di gruppo, le menzionate disposizioni limitative al riporto:
delle perdite, devono, per ragioni di ordine logico sistematico, trovare applicazione solo con riferimento alle perdite ''pregresse'' all'ingresso nel regime consolidato di ciascuna società partecipante all'operazione, rimanendo escluse le perdite prodotte in vigenza del consolidato;
delle eccedenze di interessi passivi, sono, in linea di principio, pienamente operanti. Questo perché il meccanismo di attribuzione al consolidato non determina, in questo caso, in capo al soggetto che le ha generate, un effetto di ''spossessamento'', come per le perdite, tant'è che, se inutilizzate a livello di consolidato, tornano nella disponibilità dello stesso soggetto che le ha generate.
delle eccedenze ACE generate dalle società partecipanti al consolidato, sono, in linea di principio, pienamente operanti.
Nel caso di specie, le diposizioni limitative dovranno essere applicate con riguardo alle eccedenze ACE, maturate negli esercizi di validità dell'opzione per il consolidato fiscale nazionale. In particolare, alla data di efficacia giuridica della fusione, la società incorporata risultava titolare di un'eccedenza ACE riportabile pari a Euro 2.874.189,00, di cui:
Euro 2.073.786 maturati nel periodo d'imposta 2014 e antecedente all'adesione della tassazione di gruppo;
Euro 800.403 maturati nel periodo d'imposta 2020 in costanza di consolidato fiscale.
Alla disciplina limitativa dovrà essere soggetta anche l'eventuale eccedenza ACE del cd. periodo interinale (1° gennaio - 31 luglio 2021), che, a parere del Fisco, potrebbe essere ragionevolmente maturata posto che gli effetti fiscali dell'operazione di fusione sono stati retrodatati al 1° gennaio 2021.
Fonte: Risp. AE 4 aprile 2023 n. 278