martedì 04/04/2023 • 17:45
Con le risposte del 4 aprile 2023 nn. 277 e 280, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di costi di transazione capitalizzati dalla società controllante/incorporata OIC adopter e relativamente al trattamento fiscale a seguito di FTA dei principi contabili IAS/IFRS.
redazione Memento
Trattamento fiscale dei costi di transazione capitalizzati dalla società controllante/incorporata OIC adopter Con la risposta del 4 aprile 2023 n. 277, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti sul trattamento fiscale dei costi di transazione capitalizzati dalla società controllante/incorporata OIC adopter e addebitati alle riserve di patrimonio netto a seguito dell'incorporazione nella controllata/incorporante IAS/IFRS adopter. Nel dettaglio, secondo l'Agenzia delle Entrate i costi di transazione sostenuti nel corso del 2020 e del 2021 e rilevati ad incremento del valore della partecipazione acquistata nella società da parte della controllante nell'ultimo bilancio chiuso prima dell'operazione di fusione inversa non potranno essere dedotti dall'istante nel 2022. Ai fini IRAP, a causa della neutralità fiscale delle operazioni di riorganizzazione, i costi di transazione mantengono la loro originaria classificazione quali costi accessori rispetto al costo della partecipazione acquisita nella società, per cui gli stessi non concorreranno alla formazione della base imponibile del tributo regionale. In definitiva, si ritiene che l'istante non sia legittimata a dedurre i costi di transazione capitalizzati dalla controllante, i quali, peraltro, si riferiscono a periodi d'imposta precedenti (20202021) a quelli in cui si intende effettuare la deduzione (2022). Trattamento fiscale a seguito di FTA dei principi contabili IAS/IFRS Con la risposta del 4 aprile 2023 n. 280, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti sul trattamento fiscale a seguito di FTA dei principi contabili IAS/IFRS della devoluzione al termine della subconcessione di beni ricevuti dal concessionario/subconcedente, e delle spese di miglioria dell'infrastruttura concessoria sostenute direttamente dal concessionario senza benefici economici aggiuntivi. Nel dettaglio, l'istante chiede all'Agenzia delle Entrate di conoscere: il corretto trattamento fiscale ai fini delle imposte dirette (IRES e IRAP) applicabile agli atti di devoluzione dei beni immobili con riferimento alle subconcessioni stipulate dalla società in qualità di subconcedente; il corretto regime fiscale applicabile sia ai fini IRES che IRAP alle spese sostenute dalla società concessionaria per effettuare le migliorie all'infrastruttura autostradale derivanti dalla concessione senza l'ottenimento di benefici economici aggiuntivi. In particolare, chiede se tale incremento dell'attività immateriale iscritta in bilancio, a seguito dell'adozione degli IAS/IFRS, in conformità all'IFRIC 12 debba trovare immediato riconoscimento fiscale, con conseguente deducibilità del relativo ammortamento. In riferimento al primo quesito, nella misura in cui gli atti di devoluzione dei beni immobili al termine delle subconcessioni non configurano migliorie dell'infrastruttura concessoria e/o non vi sia stato alcun trasferimento dei rischi e benefici in capo all'istante, ai sensi dell'art. 83 TUIR, non emerge alcun componente di reddito da far concorre alla formazione del risultato di periodo. Pertanto, non si rinviene con riferimento alla devoluzione, alcuna voce rilevante ai fini della determinazione del valore della produzione netta IRAP. Relativamente, invece, al secondo quesito, sulla convenzione tra la società ed il concedente la cui contabilizzazione in sede IAS/IFRS è disciplinata dall'IFRIC 12, secondo l'Agenzia delle Entrate non è applicabile l'art. 8 c. 1 e 2 DM 8 giugno 2011, posto che tale disposizione dà attuazione ai criteri per evitare che la valenza ai fini fiscali delle qualificazioni, imputazioni temporali e classificazioni adottate in base alla corretta applicazione dei principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 determini doppia deduzione o nessuna deduzione di componenti negativi ovvero doppia tassazione o nessuna tassazione di componenti positivi. La disciplina recata dal citato art. 8 esplica i suoi effetti ai fini fiscali in attuazione del principio di derivazione rafforzata, il quale non è applicabile in un caso come quello di specie in cui, secondo quanto sopra precisato, la rappresentazione degli accordi per servizi in concessione conforme all'IFRIC 12 è soggetta fiscalmente al regime transitorio di cui all'art. 15 DL 185/2008, in ragione del quale continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali delle operazioni che risultano diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alla rappresentazione contabile precedente. Considerato che, la convenzione costituisce sul piano fiscale un'operazione pregressa, a seguito della transizione ai principi contabili internazionali ai fini IRES e IRAP opera l'ultrattività della rappresentazione precedente basata sulla rilevazione di un coacervo di singoli asset in luogo di una singola attività immateriale. Ne consegue che, in relazione ai costi di ampliamento e miglioramento sostenuti dalla società in qualità di concessionaria senza l'ottenimento di benefici economici aggiuntivi, gli stessi saranno deducibili quali componenti integrative dell'ammortamento finanziario solo successivamente al sostenimento del relativo onere, in conformità alla pregressa rappresentazione contabile (secondo il principio contabile OIC 16), a prescindere dalle rilevazioni di bilancio. Fonte: Risp. AE 4 aprile 2023 n. 277; Risp. AE 4 aprile 2023 n. 280
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Giovanni Incerto
- Dottore Commercialista -Revisore Contabile, Studio Gnudi e associatiGiacomo Marchioni
- Praticante Commercialista e Tirocinante Revisore LegaleRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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