La L. 130/2022 “Disposizioni in materia di giustizia e processo tributario” ha apportato, tra le altre, una rilevante modifica all'art. 7 c. 4 D.Lgs. 546/92, introducendo la possibilità di utilizzare la prova testimoniale nel processo tributario.
Il citato comma 4 dell'articolo 7 ora infatti stabilisce che “La corte di giustizia tributaria, ove lo ritenga necessario ai fini della decisione e anche senza l'accordo delle parti, può ammettere la prova testimoniale, assunta con le forme di cui all'articolo 257-bis del codice di procedura civile”.
L'introduzione della prova testimoniale nel processo tributario rappresenta indiscutibilmente una novità significativa perché permette di intensificare l'attività difensiva del contribuente.
E questo non solo nella fase giudiziale e quindi durante il processo tributario che, a differenza di quello penale, non ha una vera fase istruttoria, ma anche nella fase stragiudiziale e cioè durante la fase istruttoria del procedimento tributario anteriore all'avviso di accertamento.
In quest'ultima fase, infatti, è fondamentale per la difesa del contribuente fornire all'organo competente all'accertamento fiscale tutte le prove a sostegno della tesi difensiva. Prove che adesso, grazie alla riforma del processo tributario, potranno essere non solo quelle documentali ma anche quelle testimoniali.
Fino ad ora, la difesa poteva raccogliere le dichiarazioni di terzi mediante l'utilizzo delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese da terzi, per poi produrle in giudizio.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 18/2000, aveva infatti ammesso nel processo tributario l'utilizzo anche da parte del contribuente di dichiarazioni scritte di terzi a contenuto essenzialmente testimoniale.
Adesso, con la modifica dell'art. 7 c. 4 D.Lgs. 546/92, il contribuente può introdurre direttamente una prova testimoniale, e lo strumento più idoneo per poterlo fare, in mancanza di una disciplina ad hoc, è quello delle indagini difensive disciplinate dal codice di procedura penale.
A far sì che ci si possa rifare allo schema delle indagini difensive sono due norme, una contenuta nelle Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte e l'altra nel Testo Unico IVA.
E infatti, l'art. 70 DPR 600/73 e l'art. 75 DPR 633/72 prevedono che, per quanto non è diversamente previsto dai rispettivi decreti, si applicano in materia di accertamento delle violazioni e di sanzioni, le norme del codice penale e del codice di procedura penale.
Con questo espresso rinvio, la prova testimoniale potrà allora essere raccolta con le modalità previste dagli artt. 391-bis e 391-ter c.p.p, e cioè attraverso l'assunzione di dichiarazioni e informazioni da parte del difensore.
Ciò significa che le prove testimoniali così raccolte saranno dotate di tutte le garanzie previste dallo schema delle indagini difensive penali, e cioè gli avvertimenti che devono essere dati alle persone informate dei fatti, quali l'obbligo di dichiarare se siano indagate o imputate nel medesimo procedimento o in uno connesso o collegato, la facoltà di non rispondere o di non rendere la dichiarazione, le responsabilità penali connesse ad una dichiarazione falsa etc.
A queste condizioni, quindi, le dichiarazioni e le informazioni assunte da parte di terzi potranno essere assimilate ad una vera e propria prova testimoniale scritta che potrà essere reiterata durante la fase processuale con le modalità di cui all'art. 257-bis c.p.c.
Quest'ultimo, infatti, disciplina le regole da seguire per l'assunzione della testimonianza scritta.
Dal punto di vista difensivo, quindi, si tratta di una rilevante novità perché indubbiamente permette di rafforzare gli strumenti a disposizione del contribuente a tutela del proprio diritto di difesa.