venerdì 07/04/2023 • 11:00
La rottamazione quater ha introdotto lo stralcio integrale - oltre che delle sanzioni amministrative e degli interessi di mora posti in riscossione - di tutti gli interessi compresi nei carichi di ruolo affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2022, ponendo fine, forse, a diverse incertezze interpretative.
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La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto una nuova procedura di definizione agevolata istituendo la quarta rottamazione dei carichi di ruolo affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2022.
Il nuovo istituto deflattivo prevede che i contribuenti interessati possano estinguere il proprio debito nei confronti dell'A.F. pagando esclusivamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, senza corrispondere:
Con specifico riferimento alla possibilità di beneficiare anche dello stralcio degli interessi in origine pretesi dall'A.F., la nuova norma sembra avere introdotto (salvo diversa interpretazione) una rilevante novità laddove prevede espressamente l'integrale azzeramento – oltre che degli interessi di mora - anche degli interessi iscritti a ruolo, palesando la volontà legislativa di applicare la nuova rottamazione a tutte le tipologie di interessi eventualmente richiesti dall'A.F. e compresi nei carichi di ruolo.
Invero, in passato il legislatore aveva fatto esplicito riferimento ai soli interessi di mora ex art. 30 c. 1 DPR 602/73 quale tipologia di oneri finanziari ex lege rottamabili. Di contro, nulla era stato previsto in merito al pagamento di altre tipologie di interessi quali, ad esempio, i c.d. interessi da sospensione ex art. 47 c. 8-bis D.Lgs. 546/92 – ossia, gli interessi eventualmente dovuti dal contribuente per il periodo di sospensione cautelare concesso dal giudice dinnanzi a cui era stato impugnato un atto impo-esattivo o una cartella esattoriale.
L'omesso esplicito riferimento agli interessi da sospensione ha fatto sì che sorgessero numerose querelle a fronte delle richieste di pagamento dei predetti specifici interessi avanzate dall'A.F. nei confronti dei contribuenti che avevano optato per la rottamazione dei ruoli. Sulla base di un'interpretazione restrittiva e letterale, infatti, l'Agenzia delle Entrate ha escluso gli interessi da sospensione dal perimetro applicativo delle norme disciplinanti le precedenti rottamazioni in quanto ivi non espressamente richiamati, pretendendone il pagamento anche nelle ipotesi in cui il contribuente aveva aderito alla rottamazione.
Ne è derivato un accesso dibattito giurisprudenziale avente ad oggetto la possibilità di sottoporre a rottamazione gli interessi da sospensione in qualità di interessi equivalenti ed equiparabili a quelli di mora.
Per una maggior comprensione della tematica de qua, è utile rilevare che le pronunce di maggiore interesse emesse dai giudici tributari su tale argomento traggono origine da fattispecie in cui:
Ebbene, anche in questi casi l'A.F. ha in passato preteso il pagamento degli interessi da sospensione con contestuale specifica iscrizione a ruolo e con notifica di un'ulteriore successiva cartella esattoriale, costringendo il contribuente ad instaurare un nuovo ed ulteriore ricorso.
Le Sentenze n. 3315/25/22 e n. 3316/25/22 della (allora) Commissione Tributaria Regionale della Lombardia
Tra le varie pronunce emesse sulla tematica in esame, si segnalano due sentenze (gemelle) di merito - n. 3315/25/22 e n. 3316/25/22 - emesse nell'estate del 2022 dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, chiamata a pronunciarsi in merito al preteso pagamento di interessi da sospensione maturati in relazione ad un debito tributario, a sua volta oggetto di precedente contenzioso innescato nei confronti di un'intimazione di pagamento nel corso del quale era stata accolta la richiesta cautelare di sospensione dell'atto impugnato, era stata disposta la sospensione del giudizio in pendenza di querela di falso ed, infine, era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere a seguito di adesione del ricorrente alla rottamazione ex art. 6 DL 196/2016.
Ebbene, i giudici lombardi, accogliendo in toto le doglianze di parte ricorrente, hanno
A parere della C.T.R. Lombardia, un diverso orientamento comporterebbe un grave ed ingiustificato trattamento di favore nei confronti di chi accede alla rottamazione senza essersi mai opposto alla pretesa erariale e senza avere pagato somme definitivamente dovute, rispetto a chi ha ottenuto una sospensione del pagamento giustificata da un giudizio di prognosi favorevole da parte del giudice tributario o dello stesso Ufficio erariale.
Di contro, è doveroso segnalare un opposto orientamento giurisprudenziale che, nell'ambito delle precedenti rottamazioni, ha escluso in toto lo stralcio degli interessi da sospensione (cfr. ex multiis la recente sentenza n. 923 dell'8 marzo 2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di II ° della Lombardia), ritenendo legittimo l'operato dell'A.F.
Conclusioni
La questione in esame è di attuale e concreto interesse in quanto numerosi contribuenti, dopo avere in precedenza già impugnato cartelle esattoriali, proprio in questi giorni stanno valutando l'opportunità di accedere alla nuova rottamazione quater. Sarebbe auspicabile che essi siano, quanto meno, a conoscenza del modus operandi dell'A.F. e delle controversie sorte in relazione agli interessi da sospensione.
Tuttavia, sembrerebbe che i dubbi sorti in passato siano stati risolti dal legislatore con la rottamazione quater che, come già detto, ha espressamente previsto ex lege lo stralcio integrale di tutti gli interessi iscritti a ruolo, ponendo fine (forse) alle descritte incertezze interpretative.
Ergo, sembrerebbe che le cartelle di pagamento con cui sono stati posti in riscossione (entro il 30 giugno 2022) esclusivamente interessi da sospensione possano oggi essere rottamate “a costo zero”, con conseguente estinzione degli eventuali processi pendenti e senza potere avanzare nei confronti dei contribuenti ulteriori pretese impositive.
In attesa di eventuali ulteriori chiarimenti, giova segnalare quanto all'uopo già specificato nella Circolare n. 2/E del 27 gennaio 2023 dall'A.F. secondo cui, in merito alle modalità di determinazione delle somme da versare a titolo di definizione in caso di precedenti pagamenti parziali, si dovrà tener conto esclusivamente dell'importo già versato a titolo di capitale compreso nei carichi affidati e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento e non anche, quindi - come, invece, accaduto nelle precedenti rottamazioni - delle somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e maturate a titolo di aggio poiché tali somme sono oggetto di integrale abbattimento.
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