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mercoledì 05/04/2023 • 06:00

Fisco Regime sanzionatorio

Omessa presentazione della CU: è violazione sostanziale

Il 16 marzo 2023 sono scaduti i termini per la trasmissione telematica della Certificazione Unica 2023. L’omessa trasmissione costituisce una violazione sostanziale, mentre, in caso di errata compilazione, sarà necessario verificare le eventuali conseguenze sostanziali in capo al percipiente.

di Claudia Iozzo - Dottore commercialista

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  • Tempo di lettura 7 min.
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La trasmissione all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2023, contenenti i redditi di lavoro autonomo, di lavoro dipendente e redditi diversi, corrisposti nel periodo d'imposta 2022, doveva essere effettuata dai sostituti d'imposta e degli intermediari abilitati, entro il 16 marzo 2023. Alla medesima scadenza, inoltre, doveva essere consegnata la CU ai percipienti. La trasmissione può avvenire entro il più ampio termine del 31 ottobre 2023, nel caso in cui le Certificazioni Uniche contengano esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata. Le violazioni riguardanti la trasmissione della CU sono sanzionate a norma dell'art. 4 c. 6-quiquies DPR 322/98. Nello specifico, in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione della Certificazione, è applicabile la sanzione pari a: 100 euro per ogni singolo modello con un massimo di 50 mila euro (in deroga a quanto previsto dall'art. 12 D.Lgs. 472/97, in tema di concorso e continuazione, c.d. “cumulo giuridico”); 33,33 euro con un massimo di 20 mila euro, se la regolarizzazione avviene entro 60 giorni dalla scadenza (sanzione ridotta ad 1/3). Al regime sanzionatorio non è applicabile, altresì, il ravvedimento operoso di cui all'art. 13 D.Lgs. 472/97. In merito, l'Agen...

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