martedì 04/04/2023 • 09:09
L’Agenzia delle Entrate ha esteso le modalità di attuazione delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici. I crediti d’imposta devono essere comunicati dal 5 aprile al 18 dicembre 2023.
redazione Memento
In tema di cessione e tracciabilità dei crediti d'imposta energia e gas, con il provvedimento del 3 aprile n. 116285, l'Agenzia delle Entrate ha esteso le modalità di attuazione e, per consentire l'acquisizione delle comunicazioni, ha approvato la nuova versione del “Modello per la comunicazione della cessione dei crediti d'imposta”. Nel dettaglio, la Legge di bilancio riconosce alle imprese alcuni crediti d'imposta, al ricorrere di determinate condizioni, pari a una quota delle spese sostenute nel primo trimestre 2023 per l'acquisto di energia elettrica, gas e carburanti. Si tratta, in particolare dei seguenti crediti: credito d'imposta a favore delle imprese energivore, pari al 45% delle spese sostenute; credito d'imposta a favore delle imprese non energivore, pari al 35% delle spese sostenute; credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, pari al 45% delle spese sostenute; credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale, pari al 45% delle spese sostenute; credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca, pari al 20% delle spese sostenute. I suddetti crediti d'imposta devono essere comunicati all'Agenzia delle Entrate dal 5 aprile 2023 al 18 dicembre 2023 e sono utilizzabili in compensazione tramite modello F24, entro il 31 dicembre 2023; in alternativa, le imprese beneficiarie possono cedere i crediti a soggetti terzi, alle seguenti condizioni: il credito è cedibile “solo per intero” dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di “soggetti qualificati” (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e compagnie di assicurazione); in caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito medesimo; il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente, ossia in compensazione tramite modello F24, entro lo stesso termine. Inoltre, le disposizioni di riferimento prevedono che: si applicano le disposizioni di cui all'art. 122-bis DL 34/2020, in base alle quali, entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione delle comunicazioni delle cessioni dei crediti, l'Agenzia delle Entrate può sospendere, fino a 30 giorni, le suddette comunicazioni che presentano profili di rischio, per effettuare i necessari controlli preventivi; le modalità attuative della cessione e della tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate. Fonte: Provv. AE 3 aprile 2023 n. 116285
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