martedì 04/04/2023 • 06:12
L'Inps con la Circolare 35/2023 offre indicazioni in merito al calcolo dell'incremento del trattamento pensionistico lordo minimo previsto per l'anno 2023.
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L'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al comma 310, prevede l'incremento delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS riconosciuto, in via eccezionale, con decorrenza 1° gennaio 2023 fino a dicembre 2024, con riferimento al trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento per ciascuna delle mensilità spettanti.
Con la circolare Inps 35 del 3 aprile 2023 l'Inps fornisce tutte le indicazioni in merito al campo d'applicazione e alla misura di questa misura eccezionale.
L'incremento è riconosciuto con riferimento al trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento, di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS.
L'istituto specifica che, ai fini della base di calcolo per l'aumento, devono essere escluse le prestazioni fiscalmente non imponibili, a titolo esemplificativo, le somme corrisposte a titolo di maggiorazione sociale, la somma aggiuntiva c.d. quattordicesima mensilità, l'importo aggiuntivo della pensione, ed anche le prestazioni di carattere assistenziale, le prestazioni a carattere facoltativo e le prestazioni di accompagnamento a pensione; l'incremento spetta per tutte le mensilità da gennaio 2023 a dicembre 2024, compresa la tredicesima mensilità.
L'aumento delle pensioni
L'incremento è stato così ripartito:
Ai fini di ottenere l'incremento riferito all'importo mensile lordo dei trattamenti pensionistici percepiti, gli stessi devono essere pari o inferiore all'importo del trattamento minimo INPS vigente nei diversi anni.
Nel caso di trattamento pensionistico complessivo superiore all'importo mensile del trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite aumentato dell'incremento in argomento, l'incremento è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. In caso di pensioni ai superstiti cointestate, lo stesso verrà calcolato complessivamente e poi diviso tra i beneficiari.
Calcolo dell'incremento
L'incremento opera sulle pensioni integrate al trattamento minimo, anche in misura parziale o “cristallizzate”, ed anche alle pensioni non integrate il cui importo a calcolo sia pari o inferiore al trattamento minimo INPS.
A tal fine l'Inps riporta i limiti per l'accesso al beneficio:
IMPORTO DEL TRATTAMENTO MINIMO MENSILE ANNO 2023: 563,74 euro
Tabella A |
|
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CALCOLO DELL'INCREMENTO MASSIMO MENSILE DEL TRATTAMENTO MINIMO PER L'ANNO 2023 |
|
INFRA75ENNI = 1,50% |
ULTRA75ENNI = 6,40% |
563,74 + 8,46 = 572,20 |
563,74 + 36,08 = 599,82 |
Ovviamente per l'anno 2024 saranno determinati in sede di rinnovo delle pensioni per lo stesso anno.
L'Inps riporta alcuni esempi per esporre il metodo di adeguamento del trattamento pensionistico mensile.
ESEMPIO
IMPORTO DEL TRATTAMENTO MENSILE ANNO 2023: 300,00 euro
Tabella B |
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CALCOLO DELL'INCREMENTO MENSILE DEL TRATTAMENTO PER L'ANNO 2023 |
|
INFRA75ENNI = 1,50% |
ULTRA75ENNI = 6,40% |
300,00 + 4,50 = 304,50 |
300,00 + 19,20 = 319,20 |
Nel caso in cui, nel corso dell'anno, il beneficiario compia 75 anni, l'incremento sarà adeguato dal mese successivo al compimento dell'età.
Pagamento del trattamento ed arretrati
Il pagamento dell'incremento avverrà con la stessa cadenza di pagamento della pensione (mensile, semestrale o annuale) e lo stesso verrà evidenziato sul cedolino di dettaglio del pagamento con apposita voce.
Per quanto riguarda gli arretrati maturati prima dell'uscita delle indicazioni operative, al primo pagamento verranno corrisposti gli importi d'incremento spettanti dal 1° gennaio 2023 o dalla decorrenza della pensione, se successiva. L'Inps rimanda poi a successive possibili indicazioni di dettaglio per la valutazione del trattamento aggiornato.
Ai fini fiscali, tali somme sono ordinariamente imponibili e verranno certificate dall'istituto come avviene per il trattamento pensionistico.
L'incremento di cui all'articolo 1, comma 310, della legge n. 197 del 2022 però, non viene valutato durante la validità della misura, ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti nei medesimi anni per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito.
Fonte: Circ. INPS 3 aprile 2023 n. 35
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