martedì 04/04/2023 • 06:00
L'Istituto fa luce sull'innalzamento dell'importo del “minimo vitale” per i pignoramenti presso terzi su pensioni, efficace dallo scorso 22 settembre.
redazione Memento
Come noto, a decorrere dallo scorso 22 settembre, è aumentato il limite di impignorabilità delle pensioni previsto dal comma dell'articolo 545 del c.p.c.. La novità, recata dal Decreto Aiuti bis (art. 21 DL 115/2022), è stata illustrata e commentata dall'INPS con la Circolare n. 38 del 3 aprile 2023. Vecchio e nuovo limite di impignorabilità Mentre la previgente disciplina fissava come limite di impignorabilità l'ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale aumentato della metà, ora, invece, le nuove disposizioni prevedono che tale limite sia pari al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale (pari a 503,27 euro, per tredici mensilità, per 2022 e 2023), con un minimo di 1.000 euro. A modificare è solamente la soglia di impignorabilità, non anche la restante disciplina prevista dall'art. 545 c.p.c., tra cui, come evidenziato dall'INPS, il nono comma secondo cui il pignoramento eseguito in violazione dei divieti e oltre i limiti previsti dalla legge è parzialmente (o totalmente) inefficace; tale inefficacia è rilevata dal giudice anche d'ufficio. Decorrenza del nuovo limite di impignorabilità Il nuovo limite di impignorabilità ha efficacia a decorrere dal 22 settembre 2022 sui procedimenti esecutivi “pendenti”. Al riguardo, l'INPS ha chiarito che si intendono per tali quei procedimenti esecutivi notificati ai sensi dell'art. 543 c.p.c. per i quali non sia ancora stata notificata all'Istituto, nella qualità di terzo esecutato, l'ordinanza di assegnazione, che rappresenta l'atto conclusivo dell'esecuzione forzata. Ai fini dell'applicabilità della nuova norma non rileva, pertanto, la data di notifica dell'atto di pignoramento di cui al medesimo art. 543. La data di notifica dell'ordinanza di assegnazione antecedente al 22 settembre 2022 è da configurarsi atto perfezionativo del pignoramento presso terzi anche qualora detto provvedimento giudiziario sia rimasto in attesa di esecuzione alla menzionata data, in forza di procedure esecutive già attive sul trattamento pensionistico. Applicazione del nuovo limite ai procedimenti esecutivi “pendenti” L'INPS provvederà a effettuare i ricalcoli in base al nuovo limite a fare data dal rateo di pensione relativo alla mensilità di ottobre 2022, tenendo presente gli importi accantonati che verranno distinti con riferimento all'arco temporale in cui si collocano, e precisamente: gli importi trattenuti in applicazione della notifica dell'atto di pignoramento fino al rateo di pensione di settembre 2022 (antecedente all'entrata in vigore della novità in esame) rimarranno accantonati in attesa della notifica dell'ordinanza di assegnazione e delle statuizioni in essa contenute; gli importi accantonati dal rateo di pensione di ottobre 2022, che soggiacciono all'innalzamento della soglia del limite di pignorabilità fissato dalla riforma, saranno oggetto di rimodulazione o azzeramento, con conseguente rimborso al pensionato debitore di quanto trattenuto in eccedenza. Nella circostanza in cui l'importo del credito precettato aumentato della metà sia stato integralmente recuperato, il rimborso sarà quantificato sempre in relazione al periodo intercorrente da ottobre 2022 alla scadenza del piano di recupero. Detti rimborsi verranno effettuati d'ufficio dall'INPS con accredito sui trattamenti pensionistici degli interessati. Fonte: Circ. INPS 3 aprile 2023 n. 38
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