lunedì 03/04/2023 • 18:03
L’INPS, con il Mess. 3 aprile 2023 n. 1269, comunica che i datori di lavoro in possesso della certificazione di parità di genere avranno tempo fino al 30 aprile 2023 per presentare le domande di esonero contributivo, indicando la retribuzione media mensile globale e non quella del singolo lavoratore.
redazione Memento
I datori di lavoro privati che hanno conseguito la certificazione di parità di genere entro il 31 dicembre 2022 possono presentare la domanda per accedere all'esonero contributivo dell'1% di cui all'art. 5 Legge 162/2021 entro il 30 aprile 2023. Il differimento del termine, inizialmente fissato al 15 febbraio 2023, è stato comunicato dall'INPS con il Mess. 3 aprile 2023 n. 1269. Modalità di compilazione Al momento della presentazione della domanda, i datori di lavoro devono indicare nel modulo telematico “PAR_GEN” la retribuzione media mensile globale, stimata per l'intero periodo di durata della certificazione, e non quella del singolo lavoratore. Pertanto, qualora fossero già state inviate richieste nelle quali sia stata indicata una retribuzione media non coerente, gli interessati potranno procedere con la correzione delle istanze, previa rinuncia a quelle erronee, entro il 30 aprile 2023 e al successivo invio di una nuova richiesta contenente l'esatta stima della retribuzione mensile. La misura dell'esonero L'INPS chiarisce che per i periodi di durata inferiori al mese, l'esonero sarà riconosciuto solo per frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni. L'esonero autorizzato potrà essere fruito dal primo mese di validità della certificazione e per l'intero periodo di durata della stessa. Scaduto il nuovo termine per la presentazione delle domande di esonero, le richieste pervenute verranno elaborate secondo le indicazioni già fornite con la circolare n. 137/2022. All'esito della elaborazione delle istanze, a ciascun contribuente sarà data comunicazione dell'importo autorizzato con nota in calce al modulo di istanza online presente all'interno del “Portale delle Agevolazioni” (ex “DiResCo”). I controlli L'INPS provvederà ai necessari controlli circa la spettanza dell'esonero anche attraverso le informazioni rese disponibili dal Dipartimento per le Pari opportunità, dal Ministero del Lavoro e dall'Ispettorato del Lavoro. Le certificazioni successive Per i datori di lavoro privati che abbiano conseguito la certificazione della parità di genere dopo il 31 dicembre 2022, verranno fornite, d’intesa con il Ministero del Lavoro, successive apposite indicazioni, anche alla luce degli esiti della prima fase applicativa dell’esonero. Fonte: Mess. INPS 3 aprile 2023 n. 1269
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