lunedì 03/04/2023 • 11:23
L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 113875 del 31 marzo 2023, ha approvato il nuovo modello per la denuncia dell’imposta sulle assicurazioni dovuta su premi e accessori incassati nell’esercizio annuale scaduto.
redazione Memento
Con il provvedimento n. 113875 del 31 marzo 2023, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello per la denuncia dell’imposta sulle assicurazioni dovuta su premi e accessori incassati nell’esercizio annuale scaduto nonché le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello. Il modello, che è stato integrato dalla comunicazione degli importi annualmente versati alle province relativi ai contratti di assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (esclusi i ciclomotori), deve essere utilizzato a decorrere dalle denunce da presentare nel 2023 all’Agenzia delle Entrate con modalità telematica, direttamente dai soggetti interessati o tramite gli intermediari abilitati. Nel dettaglio, a fronte della suddetta integrazione, devono essere trasmessi i seguenti dati: numero di polizza; codice fiscale del proprietario del veicolo; casi particolari (polizza che copre il rischio di più veicoli, es. caso di ditte di trasporto, di leasing o di noleggio); targa del veicolo; sigla della provincia; aliquota d’imposta; ammontare del premio; ammontare dell’imposta; totale premio e totale imposta riferito a ciascuna provincia. Per le imprese di assicurazione aventi sede nella UE o negli Stati dello SEE che assicurano un adeguato scambio di informazioni e operano nel territorio dello Stato in libera prestazione di servizi e che trasmettono annualmente la denuncia, i dati analitici dei singoli contratti sono trasmessi unitamente al modello entro il medesimo termine previsto per i soggetti con sede in Italia, secondo le specifiche tecniche e i tracciati record approvati con il presente provvedimento. Si segnala, inoltre, che nella nuova versione del modello sono stati previsti due nuovi campi nel quadro AC nei quali è possibile compensare l’eventuale importo residuo dell’acconto versato per il periodo di riferimento, che non è stato scomputato dai versamenti periodici, con l’ammontare dell’acconto dovuto per l’anno d’imposta successivo. Fonte: Provv. AE 31 marzo 2023 n. 113875
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