Con il provvedimento n. 113875 del 31 marzo 2023, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello per la denuncia dell’imposta sulle assicurazioni dovuta su premi e accessori incassati nell’esercizio annuale scaduto nonché le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello.
Il modello, che è stato integrato dalla comunicazione degli importi annualmente versati alle province relativi ai contratti di assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (esclusi i ciclomotori), deve essere utilizzato a decorrere dalle denunce da presentare nel 2023 all’Agenzia delle Entrate con modalità telematica, direttamente dai soggetti interessati o tramite gli intermediari abilitati. Nel dettaglio, a fronte della suddetta integrazione, devono essere trasmessi i seguenti dati:
- numero di polizza;
- codice fiscale del proprietario del veicolo;
- casi particolari (polizza che copre il rischio di più veicoli, es. caso di ditte di trasporto, di leasing o di noleggio);
- targa del veicolo;
- sigla della provincia;
- aliquota d’imposta;
- ammontare del premio;
- ammontare dell’imposta;
- totale premio e totale imposta riferito a ciascuna provincia.
Per le imprese di assicurazione aventi sede nella UE o negli Stati dello SEE che assicurano un adeguato scambio di informazioni e operano nel territorio dello Stato in libera prestazione di servizi e che trasmettono annualmente la denuncia, i dati analitici dei singoli contratti sono trasmessi unitamente al modello entro il medesimo termine previsto per i soggetti con sede in Italia, secondo le specifiche tecniche e i tracciati record approvati con il presente provvedimento.
Si segnala, inoltre, che nella nuova versione del modello sono stati previsti due nuovi campi nel quadro AC nei quali è possibile compensare l’eventuale importo residuo dell’acconto versato per il periodo di riferimento, che non è stato scomputato dai versamenti periodici, con l’ammontare dell’acconto dovuto per l’anno d’imposta successivo.
Fonte: Provv. AE 31 marzo 2023 n. 113875