martedì 04/04/2023 • 06:00
Nella versione aggiornata del Codice italiano di Etica e Indipendenza, applicabile agli incarichi di revisione dal 1° gennaio 2023, si ribadisce l’importanza dei principi deontologici fondamentali nello svolgimento delle attività di revisione e si forniscono indicazioni per l’identificazione, la valutazione e la gestione del rischio di inosservanza di tali principi.
La genesi del Codice Il 23 marzo 2023, con determina del Ragioniere generale dello Stato prot. n. RR 127, è stato adottato il “Codice dei principi di deontologia professionale, riservatezza e segreto professionale, nonché di indipendenza e obiettività dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di revisione legale dei conti”, anche denominato "Codice Italiano di Etica e Indipendenza”, ai sensi dell'art. 9 c. 1, art. 9-bis c. 2 e art. 10 c. 12 D.Lgs. 39/2010. Il Codice, che aggiorna il testo già in vigore dal 2019, trova applicazione a decorrere dagli incarichi di revisione legale dei bilanci relativi agli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2023 o successivamente. Le modalità di elaborazione dei principi di deontologia professionale, riservatezza e segreto professionale, nonché dei principi di indipendenza e obiettività che i soggetti iscritti al Registro dei revisori legali sono tenuti ad osservare nell'esercizio dell'attività di revisione legale, sono definite nell'ambito di una convenzione stipulata dal MEF e dalla CONSOB con ASSIREVI, CNDCEC e INRL. Come per il passato, nella stesura del Codice i predetti soggetti hanno ritenuto opportuno utilizzare quale punto di riferimento le disposizioni del Code of Ethics for Professional Accountants emanato dall'International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA), organismo indipendente che opera nell'ambito dell'International Federation of Accountants (IFAC). I principi fondamentali Il Codice definisce in primo luogo i principi deontologici fondamentali che i soggetti abilitati alla revisione, avendo il dovere e la responsabilità di agire nell'interesse generale, sono tenuti a rispettare: integrità, obiettività, formazione, competenza e diligenza professionale, riservatezza e comportamento professionale. In secondo luogo, il Codice individua regole e linee guida, incluso il quadro concettuale di riferimento, per consentire al revisore di conformarsi ai principi fondamentali e adempiere al proprio dovere di agire nell'interesse generale. Tali regole e linee guida tengono conto di tutte le circostanze – inclusi attività, interessi e relazioni professionali – che potrebbero determinare un rischio di mancata osservanza dei principi fondamentali, contribuendo inoltre ad evitare che il soggetto abilitato alla revisione consideri consentita una situazione per il solo fatto che essa non è espressamente vietata dal Codice. Il quadro concettuale specifica l'approccio che il soggetto abilitato alla revisione deve applicare: nell'identificazione dei rischi di mancata osservanza dei suddetti principi fondamentali; nella valutazione dei rischi identificati; nella gestione dei rischi eliminandoli o riducendoli entro un livello accettabile. I rischi di mancata osservanza dei principi fondamentali possono scaturire da un'ampia gamma di fatti e di circostanze: interesse personale: il rischio che il giudizio professionale o il comportamento del revisore sia influenzato da un interesse finanziario o di altra natura; auto riesame: il rischio che, nell'ambito dell'incarico di assurance in corso, l'obiettività del revisore sia influenzata da un giudizio espresso o dai risultati di un servizio reso precedentemente dallo stesso, o da altro soggetto che opera all'interno della sua rete. Tale giudizio potrebbe riflettersi nell'oggetto dell'incarico in corso, ovvero indurre il revisore a rivalutare il lavoro precedentemente svolto; promozione degli interessi del cliente: il rischio che il revisore promuova o rappresenti la posizione di un cliente in modo tale che la sua obiettività ne risulti compromessa; familiarità: il rischio che, a causa di un rapporto molto stretto o di lunga durata con un cliente, il revisore risulti eccessivamente accondiscendente nei confronti del cliente o in relazione alle attività dallo stesso richieste; intimidazione: il rischio che il revisore sia dissuaso dall'agire in modo obiettivo a causa di pressioni, reali o percepite, ivi compresi i tentativi di esercitare una indebita influenza sullo stesso. La prestazione di servizi di non assurance ai clienti di revisione Con riferimento al rischio di inosservanza dei principi fondamentali nell'ambito dello svolgimento di servizi di non assurance ai clienti di revisione (ad es. consulenza e servizi in materia contabile, fiscale, legale, amministrativa, IT, ecc.), il Codice stabilisce regole e linee guida per identificare, valutare e gestire i rischi per l'indipendenza del revisore. Tra i servizi da cui può derivare un rischio da auto riesame figura evidentemente anche quello di revisione interna (internal audit), il cui svolgimento comporta: il monitoraggio dei controlli interni; l'esame delle informazioni finanziarie e gestionali; il riesame dell'economicità, dell'efficienza e dell'efficacia delle attività operative, comprese le attività non finanziarie; la verifica del rispetto di leggi, regolamenti, procedure organizzative, direttive e altre disposizioni interne. In ragione del predetto rischio di autoriesame, nel fornire tali servizi il revisore deve assicurarsi che: il cliente individui quale responsabile dell'internal audit una risorsa adeguata e competente, preferibilmente scelta tra soggetti con funzioni dirigenziali di rilievo; gli amministratori e gli esponenti della direzione del cliente riesaminino, valutino e approvino gli obiettivi, il rischio, la frequenza e l'adeguatezza dei servizi di revisione interna forniti e le risultanze derivanti dal loro svolgimento. Gli amministratori e gli esponenti della direzione del cliente devono comunicare ai responsabili dell'attività di governance le risultanze e le raccomandazioni derivanti dallo svolgimento dei servizi di revisione interna forniti. Considerato che lo svolgimento delle attività di revisione interna aumenta la possibilità che il personale del revisore assuma decisioni di competenza degli amministratori e degli esponenti della direzione, al revisore – o al soggetto appartenente alla rete – è vietato assumere una responsabilità propria dei predetti soggetti. A tal fine, il Codice elenca una serie di servizi di revisione interna che comportano l'assunzione di una responsabilità propria degli amministratori e degli esponenti della direzione: sono tali, ad esempio, la definizione degli obiettivi e/o delle linee di indirizzo strategico delle attività di revisione interna; la direzione e l'assunzione della responsabilità delle azioni del personale assegnato alla funzione di revisione interna; la decisione di quali raccomandazioni derivanti dalle attività di revisione interna implementare; lo svolgimento di procedure che sono parte integrante dei controlli interni; l'assunzione della responsabilità della progettazione, della realizzazione, del monitoraggio e del funzionamento del sistema di controllo interno. Al riguardo, il Codice richiede al revisore – o al soggetto appartenente alla rete – di stabilire gli obiettivi delle attività di revisione interna, assumendosi in tal modo la responsabilità di uno o più dei suddetti aspetti.
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Massimo Accornero
- Dottore Commercialista e Revisore legale. Partner di Recognita SpA SB – Società di revisioneRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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