lunedì 03/04/2023 • 01:00
L'Agenzia ha reso noto il procedimento di richiesta, rilascio e gestione delle informazioni tariffarie vincolanti (ITV) mediante l'apposito sistema informatico.
redazione Memento
Una nuova Circolare delle Dogane, la n. 11 del 31 marzo 2023, illustra il procedimento di richiesta, rilascio e gestione delle informazioni tariffarie vincolanti (ITV) mediante l'apposito sistema informatico. Disciplina di riferimento Ai sensi dell'art. 56 del Regolamento UE 952/2013 (Codice Doganale dell'Unione), i dazi doganali, nonché le altre misure stabilite da disposizioni specifiche dell'Unione nel quadro degli scambi delle merci, sono applicati sulla base della tariffa doganale comune. La corretta classificazione delle merci riveste un ruolo centrale per garantire, nel rispetto delle misure tributarie ed extra-tributarie, la fluidità dei traffici commerciali ed una applicazione uniforme della normativa in tutta l'Unione Europea. Per mezzo delle ITV, su richiesta degli interessati, le Autorità doganali degli Stati membri attribuiscono la classificazione doganale ad una determinata merce, con conseguente assegnazione del relativo codice di NC o TARIC, che dovrà poi essere obbligatoriamente utilizzato dal titolare della decisione nelle relative operazioni doganali. Si tratta di decisioni amministrative di rilievo unionale - previste per facilitare l'applicazione della normativa doganale ed incrementare il livello di compliance degli operatori economici – che godono di piena efficacia giuridica su tutto il territorio dell'Unione e sono vincolanti nei confronti di tutte le Autorità doganali dell'UE e del titolare della decisione, che deve utilizzare l'ITV (a decorrere dalla data di pubblicazione sul portale informatico). Le ITV possono essere richieste all'Autorità doganale competente dello Stato membro in cui il richiedente è stabilito o in cui dette decisioni saranno utilizzate. La domanda può essere proposta da un operatore commerciale o da un suo rappresentante incaricato della gestione dell'istanza. Procedura di richiesta Il procedimento di richiesta, rilascio e gestione delle ITV avviene unicamente mediante l'apposito sistema informatico, denominato Electronic Binding Tariff Information (EBTI), che – tramite una interfaccia elettronica messa a disposizione degli operatori (Generic Trader Portal - GTP) – consente di gestire lo scambio di tutte le informazioni ed il flusso procedurale per il rilascio delle decisioni in questione. La procedura per il rilascio delle ITV è centralizzata. La struttura competente per la ricezione, la trattazione, la decisione finale e la gestione successiva della ITV è l'Ufficio Tariffa e classificazione della Direzione Dogane. Dopo aver inviato la domanda tramite il citato portale europeo, l'operatore riceve – stesso mezzo –, entro 7 giorni, la conferma di ricezione e il numero identificativo ITV. Ogni domanda di ITV può riferirsi ad una sola merce/articolo, fatte salve disposizioni specifiche, ad esempio quelle riguardanti i cosiddetti “assortimenti”. Il rinnovo di una ITV, che si può richiedere mediante compilazione del campo 5 del formulario elettronico della domanda, consiste nel rilascio di una nuova ITV, dotata di proprio numero di riferimento, avente ad oggetto la medesima merce ed intestata allo stesso titolare di una ITV che è ancora in corso di validità al momento della presentazione della domanda di rinnovo La domanda, se ritenuta completa, viene accettata a sistema entro 30 giorni dalla sua registrazione. Nel caso in cui sia ritenuta incompleta, ai fini dell'accettazione, viene chiesto all'istante di fornire ulteriori informazioni e/o un campione rappresentativo della merce da classificare. L'ufficio centrale può concedere fino a 30 giorni di tempo per integrare l'istanza con quanto richiesto. In caso di mancata risposta del richiedente, la procedura viene automaticamente interrotta a sistema. Ogni fase del procedimento di richiesta e rilascio di ITV (es. l'accettazione, la richiesta di ulteriori informazioni, la mancata accettazione, l'emissione della decisione ITV, la revoca, l'annullamento e la concessione del periodo di grazia, etc.) prevede l'emissione di una notifica nei confronti dell'operatore coinvolto attraverso il portale EBTI, in cui è possibile inserire documenti e commenti specifici. Ad eccezione della decisione finale, con cui viene indicata la classificazione della merce oggetto di ITV, prima di adottare un atto che abbia conseguenze sfavorevoli per il richiedente, vengono comunicate al richiedente le motivazioni poste a fondamento di un qualsivoglia provvedimento che potrebbe risultare lesivo dei suoi interessi (annullamento o, qualora previsto, revoca), al fine di concedere la possibilità di esprimere il proprio punto di vista. Le eventuali osservazioni dovranno pervenire, stesso mezzo, entro il termine ordinario di 30 giorni, salvo sia espressamente fornita una indicazione differente. Decorso, nel silenzio, tale termine, la decisione diventa definitiva ed è notificata al richiedente. Fonte: Circ. ADM 31 marzo 2023 n.11
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