sabato 01/04/2023 • 06:00
Dopo l’INPS, anche l’INAIL riassume le modalità di applicazione delle retribuzioni convenzionali per i lavoratori inviati in paesi extracomunitari con i quali non siano vigenti accordi di sicurezza sociale a copertura degli obblighi assicurativi. Il Decreto 28 febbraio 2023 ha determinato l’ammontare di tali retribuzioni per l’anno 2023.
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L’istituto ricorda, innanzitutto, che le retribuzioni convenzionali sono assunte quale base di calcolo dei premi assicurativi per i lavoratori inviati all’estero in Paesi extracomunitari con i quali non siano in vigore accordi di sicurezza sociale. In tal caso, infatti, il DL 317/87 tutela i lavoratori estendendone l’assicurabilità in Italia anche quando inviati ad operare in tali Paesi e disponendo che i premi siano calcolati assumendo come base imponibile non la retribuzione effettivamente erogata, bensì una serie di valori convenzionali, fissati annualmente con decreto interministeriale (Lavoro-Tesoro-Finanze), in misura non inferiore a quella stabilita dalla contrattazione collettiva, ma generalmente inferiore a quella effettivamente erogata ai lavoratori interessati. In questo modo, si mitiga l’effetto derivante dal presumibile obbligo di versamento sussistente anche all’estero in virtù del principio di territorialità, che determina una “doppia contribuzione”.
La circolare INAIL
La circolare INAIL 30 marzo 2023 n. 13, come di consueto, elenca i paesi nei quali non si applicano le retribuzioni convenzionali. In particolare, per quanto riguarda il Regno Unito, che non è più uno Stato UE dal 31 gennaio 2020, resta in vigore l’accordo di recesso, che disciplina anche per il futuro le situazioni giuridiche connesse alla precedente partecipazione all’Unione europea. Si deve ricordare che l’accordo con il Canada, in vigore dal 1° ottobre 2017, non contempla la tutela contro infortuni e malattie professionali, per le quali resta in vigore l’accordo del 1997, limitato però alla provincia del Québec. Le retribuzioni convenzionali non devono essere applicate nei Paesi aderenti all’accordo SEE (Liechtenstein, Norvegia, Islanda) e alla Svizzera, per i quali vige l’estensione della disciplina applicabile ai paesi UE. L’applicazione delle retribuzioni convenzionali per il calcolo dei premi ha riflessi anche sulle prestazioni, in quanto è ad esse che si dovrà fare riferimento per il calcolo delle indennità erogate dall’INAIL.
La retribuzione convenzionale da applicare deve essere rilevata dalle tabelle allegate al decreto interministeriale. Le tabelle distinguono tali retribuzioni per settori e qualifiche. Nei casi in cui le retribuzioni convenzionali siano determinate in relazione a fasce retributive, il valore applicabile si rileva confrontando la c.d. “retribuzione nazionale” con i valori di tali fasce. La retribuzione nazionale è costituita dalla retribuzione contrattuale annua spettante al lavoratore, comprensiva delle eventuali pattuizioni individuali ad esclusione della c.d. indennità estero, divisa per 12.
La retribuzione convenzionale è frazionabile esclusivamente in caso di assunzione, cessazione o trasferimento iniziato o interrotto nel singolo mese. Il frazionamento avviene in quote giornaliere, utilizzando il divisore convenzionale 26.
Fonte: Circ. INAIL 30 marzo 2023 n. 13
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