lunedì 03/04/2023 • 01:00
La distribuzione di comunicati a carattere sindacale, mediante l'invio di messaggi di posta elettronica aziendale, in quanto assimilabile all'attività di proselitismo, è consentita solo se effettuata senza pregiudizio per il nomale svolgimento dell'attività aziendale. A ribadirlo è la Cassazione con l'ordinanza 779 del 17 marzo 2023.
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Nel caso di specie, la Corte d'appello territorialmente competente, nel confermare la decisione di primo grado, aveva rigettato la domanda formulata da una società affinché venisse accertata la legittimità della sanzione disciplinare dell'ammonizione scritta inflitta ad un dipendente, componente delle RSU. Ciò in quanto, lo stesso aveva effettuato una comunicazione di natura sindacale utilizzando la mail aziendale durante l'orario di lavoro.
Ad avviso della Corte d'appello la società non aveva allegato né dimostrato la sussistenza di uno specifico pregiudizio che l'invio della predetta email avesse comportato alla sua attività nell'episodio contestato al rappresentante sindacale.
La società soccombente decideva così di ricorrere in cassazione, affidandosi a due motivi. A suo parere, i giudici d'appello non avevano considerato che
La decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione adita ha ribadito, innanzitutto, il principio già espresso nella propria pronuncia 35644 del 5 dicembre 2022, secondo il quale “l'evoluzione delle modalità di comunicazione che negli ultimi decenni si è andata sempre più affermando anche nelle comunità aziendali deve far ritenere compreso nella nozione di “spazi” deputati alle comunicazioni aziendali lo strumento della posta elettronica”.
Inoltre, la Corte di Cassazione ha rimarcato che la distribuzione di comunicati di contenuto sindacale nei luoghi di lavoro (nel caso di specie, mediante invio di messaggi con posta elettronica aziendale, c.d. “volantinaggio elettronico”), è assimilabile all'attività di proselitismo che non deve essere svolta esclusivamente mediante comunicazione in appositi spazi. E la stessa, proprio perché assimilabile all'attività di proselitismo, incontra i limiti di cui all'art. 26, c. 1, L. 300/1970 (c.d.Statuto dei Lavoratori), ai sensi del quale “i lavoratori hanno diritto di raccogliere contributi e di svolgere opere di proselitismo per le loro organizzazioni sindacali all'interno dei luoghi di lavoro senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività aziendale”.
In sostanza, l'attività di distribuzione di comunicati a carattere sindacale per mezzo della mail aziendale è consentita solo se effettuata senza pregiudizio per il normale svolgimento dell'attività aziendale, alla luce delle concrete modalità organizzative dell'impresa e del tipo di lavoro svolto cui sono addetti i destinatari delle comunicazioni (cfr. Cass. 35644/2022).
Nella fattispecie in esame, la Cassazione ha così ritenuto che la società non ha provato lo specifico pregiudizio che l'invio della e-mail a contenuto sindacale abbia determinato alla sua attività “nell'episodio contestato al rappresentante sindacale”.
La società - ha sottolineato la Corte - ha addotto “un danno meramente ipotetico connesso all'abuso della posta aziendale nell'ambito di un giudizio prognostico fondato su una valutazione probabilistica” che non può considerarsi sufficiente a giustificare la legittimità della sanzione inflitta.
In considerazione di tutto quanto sopra esposto, la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla società.
Fonte: Cass. 17 marzo 2023 n. 779
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Marco Micaroni
- Responsabile Relazioni Industriali di Autostrade per l'Italia s.p.a.Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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