Un'azienda opera nel settore delle vendite al dettaglio di alimentari ed applica ai propri dipendenti il CCNL per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi del 30 marzo 2015.
Accadeva che il proprio dipendente, addetto all'apertura del negozio e delle casse si presentava a lavoro con un'ora di ritardo senza giustificazione e senza preavviso, generando così un notevole disagio alla clientela.
La parte datoriale contestava disciplinarmente al dipendente la propria condotta, assegnando un termine di sei giorni per presentare delle controdeduzioni.
Entro il termine indicato il dipendente non presentava alcuna giustificazione, sicché l'azienda, gli comunicava che avrebbe applicato la sanzione della multa pari a 2 giornate di retribuzione.
La comunicazione avveniva a mezzo di un messaggio whatsapp inviato dal numero di telefono del titolare del negozio, nonché datore di lavoro firmatario del contratto di lavoro.
Il lavoratore riscontrava tempestivamente il messaggio whatsapp, asserendo che le modalità di invio del documento non sono corrette e che pertanto la sanzione non poteva trovare applicazione
La comunicazione delle sanzioni disciplinari
La sanzione disciplinare è un atto da considerarsi recettizio, pertanto trova applicazione l'art. 1335 c.c. secondo cui: “La proposta, l...
Quotidianopiù è anche
su WhatsApp!
Clicca qui per iscriverti gratis e seguire
tutta l'informazione real time, i video e i podcast sul tuo smartphone.
© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o
contatta il tuo
agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.