Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 2023 del DL 34/2023 (c.d. decreto Bollette), entrato in vigore il 31 marzo 2023, prendono corpo i vari slittamenti delle diverse definizioni introdotte dall'ultima Legge di stabilità (L. 197/2022).
La sola “Rottamazione” è rimasta esclusa, almeno attualmente, da qualsiasi differimento dei termini: è ciò potrebbe creare qualche problema nei casi in cui il contribuente intendesse avvalersi, a sua scelta, della definizione dei ruoli ovvero delle controversie pendenti presso le competenti Corti di Giustizia Tributaria.
L'incrocio tra la “Rottamazione” e le liti fiscali pendenti
L'intersecazione tra la definizione dei ruoli affidati all'Agente della riscossione e le liti fiscali pendenti è espressamente prevista dal comma 236 dell'articolo unico della Legge di stabilità, laddove viene sancito come nella dichiarazione di “rottamazione” il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e, contestualmente, assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi: il tutto, come detto, entro il 30 aprile 2023, vista la “staticità” del termine in questione.
Sul versante della lite tributaria, per la possibile definizione disciplinata dalle diverse regole dettate dai commi da 186 a 203 del medesimo articolo al contribuente è stato concesso un maggior termine: la presentazione della domanda e il versamento della prima rata sono stati infatti collocati temporalmente al 30 settembre 2023.
L'asimmetria delle scadenze
A questo punto, in ragione della circostanza che la definizione delle controversie pendenti riguarda – per la prima volta – anche “atti meramente riscossivi” (cfr. Agenzia delle Entrate, circolare n. 2/2023), a condizione ovviamente che l'Agenzia delle entrate sia parte processuale, è abbastanza frequente riscontrare la possibile “sovrapposizione” tra i due istituti definitori.
In casi del genere il contribuente può scegliere, a sua discrezione, se aderire alla “rottamazione” oppure definire la controversia tenendo da conto, innanzitutto, che per la prima l'appuntamento con la presentazione della domanda è previsto a fine mese mentre, per la seconda, a fine settembre.
Chiusura delle liti o rottamazione?
A ben vedere, il differimento autunnale per le liti pendenti concede al contribuente anche maggiore possibilità di ponderare la propria scelta in ragione dell'eventualità che la controversia venga decisa entro l'estate: infatti, fermo restando lo stato della lite al 1° gennaio 2023, e quindi il “diritto” dello stesso di chiudere la controversia con gli effetti e le percentuali “cristallizzati” alla data di entrata in vigore della L. 197/2022, l'esito della pronuncia potrebbe rappresentare un argomento decisivo per far propendere, o meno, per l'estinzione della lite.
Ma se si procede con tale posizione “attendista”, visto il conto alla rovescia di fine aprile, si perde la possibilità dell'opzione rottamazione.
Al netto dell'ipotesi di un giudizio a breve termine, sulla scelta sono comunque destinate ad incidere anche altre considerazioni.
La prima, in termini di “comodità” della definizione.
Se si opta per la “rottamazione” sono pressoché inesistenti le possibilità che il contribuente commetta degli errori idonei ad inficiare la definizione: il prospetto che elabora su richiesta l'Agenzia delle Entrate Riscossione permette di eseguire correttamente la compilazione della domanda e il successivo piano di rateazione del debito, sempre elaborato a cura dell'Agente della riscossione, pone al sicuro l'adempimento del contribuente.
Sul versante della definizione delle liti pendenti, invece, la domanda di estinzione della controversia è, per così dire, sub iudice, in quanto alla competente Agenzia è attribuito il compito di verificare la correttezza dell'operato dell'istante nonché il potere di notificare un eventuale atto di diniego entro l'autunno del 2024.
La seconda, relativamente al perfezionamento.
Se si percorre la strada della “rottamazione”, è previsto che il mancato, tardivo o insufficiente versamento, superiore a cinque giorni, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme determina l'inefficacia della definizione, per cui riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione e i versamenti effettuati sono considerati semplici acconti di quanto complessivamente dovuto dal debitore.
Laddove si opti per l'estinzione della lite pendente, invece, nel caso di versamento rateale la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti con il versamento della prima rata entro il nuovo termine del 30 settembre 2023.
In conclusione, sarebbe opportuno un ripensamento del Legislatore anche per quanto riguarda il differimento della rottamazione, mediante un opportuno allineamento settembrino della scadenza di presentazione della domanda.