venerdì 31/03/2023 • 06:00
L'INAIL è intervenuto in merito alla fissazione degli Indici di Gravità Medi per il triennio 2023-2025 ed alla misura della riduzione per il 2023 per i settori/gestioni per i quali il procedimento di revisione non è stato completato.
redazione Memento
Con effetto dal 1° gennaio 2014, il legislatore ha disposto la riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nelle more dell'aggiornamento delle relative tariffe. La riduzione è stabilita tenendo conto dell'andamento infortunistico aziendale, nel limite complessivo di un importo pari a 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. La riduzione non si applica ai premi assicurativi ordinari e speciali per i quali è intervenuto l'aggiornamento delle relative tariffe. Ambito di applicazione della riduzione per l'anno 2023 Per l'anno 2023 la riduzione dei premi e contributi dovuti prevista dall'articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si applica esclusivamente: 1. ai premi speciali unitari dovuti per gli alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti a esperienze tecnicoscientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro; 2. ai premi speciali per l'assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 93; 3. ai contributi assicurativi della gestione agricoltura di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, riscossi in forma unificata dall'Inps. Misura della riduzione percentuale per il 2023 Per l'anno 2023 la riduzione dei premi e dei contributi è stata fissata nella misura pari al 15,17%. Criteri di applicazione della riduzione Per quanto riguarda i criteri di applicazione, l'individuazione dei beneficiari della riduzione si basa sull'andamento infortunistico aziendale. Sono previsti criteri differenziati a seconda che l'attività sia iniziata da oltre un biennio, oppure da non oltre un biennio. Attività iniziata da oltre un biennio Per i soggetti che hanno iniziato l'attività da oltre un biennio si applica il criterio del confronto tra l'indice di gravità medio (IGM) e l'indice di gravità aziendale (IGA), che consente di tenere conto dell'andamento infortunistico per i premi speciali. Per il 2023 si applicano gli Indici di Gravità Media valevoli per il triennio 2023-2025. Per l'anno 2023, la riduzione si applica ai soggetti con data inizio attività precedente al 3 gennaio 2021. Attività iniziata da non oltre un biennio In caso di attività iniziata da non oltre un biennio, la riduzione si applica, su domanda, ai soggetti che attestano il rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. La domanda di riduzione deve essere presentata non oltre il termine di scadenza del primo biennio di attività. Per fruire della riduzione sui premi speciali unitari dovuti per l'assicurazione degli alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti a esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro, e per l'assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, gli interessati (scuole non statali e possessori di apparecchi radiologici e sostanze radioattive) devono presentare la domanda con il servizio online Riduzione L. 147/2013 Polizze Speciali, disponibile in www.inail.it – servizi online. Per il settore agricoltura, la domanda deve essere presentata dagli interessati compilando l'apposito modulo di domanda Riduzione L147-2013 primo biennio Agricoltura pubblicato in www.inail.it - atti e documenti - moduli e modelli – assicurazione - premio assicurativo. Il modulo deve essere trasmesso tramite PEC alla casella di posta elettronica certificata della Direzione centrale organizzazione digitale dcod@postacert.inail.it, che provvede a inserire l'avente diritto negli elenchi, da comunicare all'Inps, dei soggetti ai quali deve essere applicata la riduzione. FONTE: Circ. INPS n. 12 del 30 marzo 2023
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