giovedì 30/03/2023 • 17:40
Con la risposta del 30 marzo 2023 n. 269, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in tema di fondi pensione integrativi, relativamente al trattamento IVA.
redazione Memento
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L'Agenzia delle Entrate, con la risposta del 30 marzo 2023 n. 269, risponde al soggetto istante che dichiara di effettuare, a favore di fondi pensione integrativi, servizi di revisione interna per lo svolgimento della funzione di tale revisione di cui all'art. 5-quater D.Lgs. 252/2005, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari.
Nel dettaglio, l'istante chiede all'Agenzia delle Entrate di sapere:
Secondo l'Agenzia delle Entrate, il primo quesito è inammissibile in quanto la risposta n. 583 del 2022 chiarisce i principi e i criteri cui attenersi per l'applicazione dell'esenzione in commento e pertanto spetta ora all'istante individuare il regime IVA delle prestazioni oggetto del contratto tenendo conto delle caratteristiche oggettive del servizio reso, nonché del grado di responsabilità del prestatore del servizio.
È inammissibile per la medesima ragione anche il secondo quesito che ripropone la fattispecie dell'outsourcer che affida l'esecuzione di una parte della propria prestazione a un soggetto terzo, già valutata da questa Agenzia nelle risposte nn. 363 e 364 del 2022, oltre che nelle risposte 760 e 851 del 2021, peraltro tutte richiamate dalla citata risposta n. 583.
Con riferimento al terzo quesito, l'istante può ricorrere alla nota di variazione ex art. 26 DPR 633/72 solo con riferimento a quelle operazioni per le quali non è ancora decorso il limite di un anno dalla data di emissione della fattura, e non anche per quelle il cui termine è già decorso.
Quanto poi alla possibilità di presentare una richiesta di rimborso ex art. 30¬ter c. 1 DPR 633/72, la circolare n. 20/E del 29 dicembre 2021 chiarisce che il superamento del limite temporale previsto dal legislatore per l'esercizio del diritto alla detrazione non implica, in via generale, che il recupero dell'imposta non detratta possa avvenire, alternativamente, presentando, in una fase successiva, la dichiarazione integrativa a favore di cui all'art. 8 c. 6¬bis DPR 322/98, contenente la riduzione non operata dell'imposta, o un'istanza di rimborso ai sensi dell'art. 30-ter DPR 633/72.
Per quanto concerne l'istituto disciplinato dall'art. 30-ter DPR 633/72, si ritiene che, trattandosi di una norma residuale ed eccezionale, questo trovi applicazione ogni qual volta sussistano condizioni oggettive che non consentono di esperire il rimedio di ordine generale (nel caso di specie, l'emissione di una nota di variazione in diminuzione).
Deve ritenersi, quindi, che tale istituto non possa essere utilizzato per ovviare alla scadenza del termine di decadenza per l'esercizio del diritto alla detrazione qualora tale termine sia decorso per colpevole inerzia del soggetto passivo. La possibilità di ricorrere al rimborso deve essere riconosciuta, invece, laddove, ad esempio, il contribuente, per motivi a lui non imputabili, non sia legittimato ad emettere una nota di variazione in diminuzione ai sensi dell'art. 26 DPR 633/72.
Fonte: Risp. AE 30 marzo 2023 n. 269
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