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giovedì 30/03/2023 • 17:40

Fisco Dall'Agenzia delle Entrate

Fondi pensione integrativi: trattamento IVA

Con la risposta del 30 marzo 2023 n. 269, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in tema di fondi pensione integrativi, relativamente al trattamento IVA.

a cura di

redazione Memento

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  • Tempo di lettura 4 min.
  • Ascolta la news 5:03

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L'Agenzia delle Entrate, con la risposta del 30 marzo 2023 n. 269, risponde al soggetto istante che dichiara di effettuare, a favore di fondi pensione integrativi, servizi di revisione interna per lo svolgimento della funzione di tale revisione di cui all'art. 5-quater D.Lgs. 252/2005, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari.

Nel dettaglio, l'istante chiede all'Agenzia delle Entrate di sapere:

  • se i predetti servizi sono esenti da IVA ovvero imponibili con aliquota IVA ordinaria;
  •  il trattamento IVA delle funzioni specifiche (ad esempio, verifiche di attendibilità delle  rilevazioni  contabili  e  gestionali)  che  delega  a  terzi  collaboratori  nell'ambito  della  funzione  di  revisione  interna  (svolta  in  favore  dei  fondi  pensione  integrativi) e se tale trattamento dipende dalla disciplina IVA dei servizi di revisione interna dallo stesso fatturati ai fondi pensione;
  • nel caso si riconosca l'esenzione IVA ai servizi del primo quesito, le modalità di correzione delle fatture emesse sin dall'inizio del 2021 in regime di imponibilità nonché di recupero dell'IVA addebitata ai fondi pensione e versata all'Erario.

Secondo l'Agenzia delle Entrate, il primo quesito è inammissibile in quanto la risposta n. 583 del 2022 chiarisce  i  principi  e  i  criteri  cui  attenersi  per  l'applicazione  dell'esenzione  in  commento  e pertanto spetta ora all'istante individuare il regime IVA delle prestazioni oggetto del contratto tenendo conto delle caratteristiche oggettive del servizio reso, nonché del grado di responsabilità del prestatore del servizio.

È inammissibile per la medesima ragione anche il secondo quesito che ripropone la fattispecie dell'outsourcer che affida l'esecuzione di una parte della propria prestazione a  un  soggetto terzo,  già  valutata  da  questa  Agenzia  nelle  risposte  nn.  363  e  364  del  2022, oltre che nelle risposte 760 e 851 del 2021, peraltro tutte richiamate dalla citata risposta n. 583. 

Con riferimento al terzo quesito, l'istante può ricorrere alla nota di variazione ex art. 26 DPR 633/72 solo con riferimento a quelle operazioni per le quali non è ancora decorso il limite di un anno dalla data di emissione della fattura, e non anche per quelle il cui  termine è già decorso.

Quanto  poi  alla  possibilità  di  presentare  una  richiesta  di  rimborso  ex  art.  30¬ter c. 1 DPR 633/72, la circolare n. 20/E del 29 dicembre  2021 chiarisce che il superamento del limite temporale previsto dal legislatore per l'esercizio del diritto alla detrazione non implica, in via generale, che il recupero dell'imposta non detratta possa avvenire, alternativamente, presentando, in una fase successiva, la dichiarazione integrativa a favore di cui all'art. 8 c. 6¬bis DPR 322/98, contenente la riduzione non operata dell'imposta, o un'istanza di rimborso ai sensi dell'art. 30-ter DPR 633/72.

Per quanto concerne l'istituto disciplinato dall'art. 30-ter DPR 633/72, si ritiene che, trattandosi di una norma residuale ed eccezionale, questo trovi applicazione ogni qual volta sussistano condizioni oggettive che non consentono di esperire il rimedio di ordine generale (nel caso di specie, l'emissione di una nota di variazione in diminuzione).

Deve ritenersi, quindi, che tale istituto non possa essere utilizzato per ovviare alla scadenza del termine di decadenza per l'esercizio del diritto alla detrazione qualora  tale  termine  sia  decorso  per  colpevole inerzia  del  soggetto  passivo. La possibilità di ricorrere al rimborso deve essere riconosciuta, invece, laddove, ad  esempio,  il  contribuente,  per  motivi  a  lui  non  imputabili,  non  sia  legittimato  ad  emettere una nota di variazione in diminuzione ai sensi dell'art. 26 DPR 633/72.

Fonte: Risp. AE 30 marzo 2023 n. 269

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