venerdì 31/03/2023 • 06:00
Con la Circolare 30 marzo 2023 n. 8, Assonime esamina le criticità riguardanti la determinazione del contributo straordinario contro il caro bollette 2022 ed il contributo di solidarietà temporaneo 2023 che colpiscono gli extraprofitti delle imprese energetiche.
Ascolta la news 5:03
L'incremento dei prezzi e delle tariffe di energia elettrica e gas a seguito della crisi ucraina, ha indotto il legislatore ad istituire un prelievo straordinario sugli extraprofitti delle imprese operanti nel settore energetico, al fine di reperire le risorse necessarie per le misure di supporto alle famiglie ed alle imprese. Nello specifico, l'art. 37 del DL 21/2022, ha introdotto il contributo straordinario contro il caro bollette, prorogato e ridefinito anche per il 2023 dall'art. 1, c. da 115 a 119, della L. 197/2022, sotto forma di contributo di solidarietà temporaneo.
Le disposizioni normative che regolamentano la determinazione di entrambi i contributi, presentano elementi discutibili, analizzati da Assonime nella Circolare 8 del 30 marzo 2023.
Contributo straordinario 2022
Il contributo straordinario contro il caro bollette è stato istituito a carico dei soggetti che esercitano l'attività di produzione di energia elettrica, per la successiva vendita dei beni, di produzione di gas metano o di estrazione, di rivendita di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale, nonché di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi.
In merito all'ambito soggettivo di applicazione del contributo in esame, sono state evidenziate alcune criticità da Assonime nella suindicata Circolare e, in particolare, sulle attività di produzione di energia elettrica per la successiva vendita di beni. A giudizio dell'Associazione, infatti, sarebbe logico interpretare la norma riconducendo il requisito della successiva vendita a tutte le attività rientranti nel perimetro applicativo del contributo. Ciò, in quanto, i sovraprofitti congiunturali, sono quelli tipicamente conseguiti dalle imprese che vendono beni e non da quelle che effettuano, ad esempio, attività di produzione per conto terzi e i cui ricavi sono costituiti dai meri corrispettivi delle lavorazioni.
In ragione di tale osservazione - a parere di Assonime - dovrebbero essere escluse dall'ambito soggettivo di applicazione le attività delle raffinerie, le imprese che effettuano attività di logistica di prodotti petroliferi, le imprese che effettuano prestazioni sulla base di contratti di tolling e l'attività di estrazione del petrolio, in quanto, la norma, cita solo l'estrazione del gas fra le attività soggette a prelievo.
Aspetti critici emergono anche in merito alla determinazione della base imponibile (incremento del saldo delle operazioni attive e passive risultanti dalle Li.Pe.) su cui è determinato il contributo.
Il differenziale, secondo l'Associazione, non considera esattamente né i profitti, né tantomeno gli eventuali sovraprofitti, essendo ancorato alla sola fatturazione (il momento della fatturazione non necessariamente coincide con l'effettiva percezione dei corrispettivi).
Un altro elemento da attenzionare riguarda l'incidenza delle accise che nel settore petrolifero e del gas sono incluse nel corrispettivo delle operazioni attive, ma frequentemente non in quello delle operazioni passive (prodotti che si trovano in regime di sospensione dell'imposta fino all'immissione in consumo). L'imponibile è desunto, altresì, dai dati contenuti nelle Li.Pe che potrebbero riguardare anche altre attività diverse da quelle interessate dal contributo.
La Circolare 8 in esame evidenzia anche i profili di dubbia costituzionalità della natura settoriale del contributo, della determinazione della base imponibile e dell'individuazione dei soggetti passivi. Tali elementi possono confliggere con il principio di eguaglianza (art. 3, Cost.) di cui il principio di capacità contributiva (art. 53, Cost.) rappresenta il corollario, nonché con il principio della libertà e della tutela dell'iniziativa economica privata (art. 41, Cost.).
La legittimità costituzionale riguarda anche:
Contributo solidarietà temporaneo 2023
Per il periodo d'imposta 2022 e 2023, continua il sostegno finanziario a famiglie ed imprese con un prelievo ridefinito sulla base delle indicazioni contenute nel Regolamento del Consiglio dell'Unione europea 2022/1854. La Legge di Bilancio 2023, è intervenuta sul contributo straordinario contro il caro bollette con disposizioni normative che superano le criticità emerse dall'analisi delle precedenti norme per il prelievo 2022. La medesima legge, inoltre, istituisce per l'anno 2023 un nuovo prelievo denominato “contributo di solidarietà temporaneo”, avente lo stesso perimetro soggettivo di applicazione del precedente contributo contro il caro bollette, ma con una base imponibile del tutto diversa.
Le disposizioni sull'ambito di applicazione soggettivo, definiscono il requisito della prevalenza delle attività interessate dal contributo, facendo riferimento alle imprese che generano almeno il 75 per cento dei ricavi da attività svolte nei settori del petrolio greggio, del gas naturale, del carbone e della raffinazione (in tal modo vengono esclusi quei soggetti che, secondo la formulazione previgente del contributo, pur svolgendo in modo marginale le attività interessate erano comunque tenute al versamento dell'extraprofitto).
Ulteriore elemento di novità, riguarda la forma giuridica dei soggetti passivi del contributo, in quanto, l'ambito soggettivo di applicazione del prelievo in commento, riguarda i soli soggetti passivi IRES (art. 73, c.1, lett. a), b) e d), TUIR), comprese le società che optano per la trasparenza fiscale o per il consolidato nazionale (artt. 115,116 e 117 e ss, TUIR).
Con le nuove disposizioni per il prelievo 2023, vengono superate anche le criticità in precedenza illustrate relative alla determinazione della base imponibile sulla base dei dati delle Li.Pe., ritenuti scarsamente espressivi della reale capacità contributiva delle imprese. La base imponibile per il contributo di solidarietà, è rappresentata dalla quota parte del reddito determinato ai fini IRES per il 2022 che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi IRES conseguiti nei quattro esercizi precedenti (quadriennio 2018-2021). L'aspetto particolarmente negativo riguarda l'aliquota della tassazione fissata al 50 per cento.
Il documento analizza, altresì, i profili di competenza contabili del prelievo, evidenziando come, a differenza dell'orientamento assunto dall'Agenzia delle Entrate, le società di revisione delle imprese societarie “ias adopter”, ritengono opportuno imputare il contributo straordinario 2023 al conto economico dell'esercizio 2022. Non è escluso che, in funzione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma, anche le imprese “ita gaap” potrebbero adottare il medesimo orientamento.
Un aspetto ambiguo evidenziato da Assonime riguarda la previsione per cui vada assoggettata a contributo la sola parte del reddito 2022 che ecceda per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi IRES conseguiti nel quadriennio precedente. La soglia del 10 per cento, secondo l'Associazione, dovrebbe essere considerata alla stregua di una franchigia. Diversamente, risulterebbero ingiustificatamente penalizzati i contribuenti la cui media complessiva dei redditi del quadriennio precedente risulti pari a zero o comunque molto bassa, per i quali la totalità o quasi del reddito del 2022 verrebbe assoggettata al contributo straordinario.
Per quanto riguarda le società non costituite o inattive nei quattro periodi d'imposta precedenti, il confronto con i redditi dei periodi d'imposta antecedenti al 2022 dovrebbe essere ragionevolmente limitato ai redditi degli esercizi nei quali la società è esistita ed ha operato. Queste considerazioni risulterebbero valide anche nei casi in cui la società abbia effettuato, nelle annualità precedenti, attività prodromiche all'inizio dell'attività d'impresa (costruzione di un impianto o attività di tipo organizzativo). Ciò, in quanto, in tale ipotesi, non sono presenti operazioni attive concernenti le attività che costituiscono il presupposto del contributo. Tale orientamento di Assonime, tuttavia, differisce da quello espresso dall'Agenzia delle Entrate nella Circ. 22/E/2022.
Anche la limitazione dell'ammontare del contributo straordinario entro il 25 per cento del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, costituisce per Assonime una previsione al quanto discutibile, poiché equivale ad accettare implicitamente che, per effetto del pagamento del contributo, le società possano anche andare in perdita (effetto amplificato dall'indeducibilità del contributo ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP).
© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o
contatta il tuo
agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.