giovedì 30/03/2023 • 12:30
L'AIDC, con la norma di comportamento n. 218 del 29 marzo 2023, ha chiarito che alle partecipazioni qualificate di persone fisiche si applica il regime transitorio per la tassazione dei dividendi a condizione che le delibere di distribuzione siano state assunte entro il 31 dicembre 2022.
redazione Memento
Con la norma di comportamento n. 218 del 29 marzo 2023, l'Associazione Italiana dei Dottori Commercialisti ha chiarito che il regime transitorio (dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022) previsto dalla legge di bilancio 2018 per la tassazione dei dividendi percepiti in relazione a partecipazioni qualificate detenute da persone fisiche al di fuori del regime d'impresa è applicabile a condizione che le delibere di distribuzione degli utili siano state assunte entro il 31 dicembre 2022. L'attuale regime di tassazione dei redditi di capitali derivanti da partecipazioni qualificate (ai sensi dell'art. 67 c. 1 lett. c) DPR 917/86), percepiti dalle persone fisiche, prevede un prelievo proporzionale nella misura del 26% tramite ritenuta a titolo d'imposta o imposta sostitutiva (in caso di esercizio dell'opzione per il regime riservato al risparmio amministrato o gestito). In deroga a tale principio, alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, continua ad applicarsi il regime di tassazione preesistente. Pertanto, gli utili concorrono parzialmente alla formazione del reddito imponibile delle persone fisiche nei limiti di percentuale di seguito riportati (art. 1 c. 1006 L. 205/2017): - 40% del loro ammontare, quando formati con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007; - 49,72% del loro ammontare, quando attinti da utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2016; - 58,14% del loro ammontare, quando formati con utili prodotti nell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. L'AIDC ricorda che possono essere contestate dall'Agenzia delle entrate tutte quelle circostanze in cui il socio assuma condotte volte esclusivamente a ottenere o salvaguardare indebitamente l'applicazione del regime transitorio, rilevando la natura simulata o riqualificando l'operazione sulla base degli aspetti effettivi e sostanziali della stessa.
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