giovedì 30/03/2023 • 11:58
Il Ministero del Lavoro, con Comunicato diffuso sul proprio sito in data 29 marzo 2023, informa della proroga al 17 aprile 2023 dei termini per le comunicazioni di lavoro notturno e per l'adempimento di rilevazione del periodo o dei periodi di svolgimento di tutte le attività usuranti.
redazione Memento
I termini per le comunicazioni di lavoro notturno e per l'adempimento di rilevazione del periodo o dei periodi di svolgimento di tutte le attività usuranti (art. 1, c. 1 lett. a)-d), D.Lgs. 67/2011), sono differiti, per l'anno in corso, al 17 aprile 2023. Questo quanto annunciato dal Ministero del Lavoro con Comunicato diffuso in data 29 marzo 2023. Cosa prevede la normativa? Possono esercitare, a domanda, il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato, fermi restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e il regime di decorrenza del pensionamento vigente al momento della maturazione dei requisiti agevolati, le seguenti tipologie di lavoratori dipendenti: a) lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti; b) lavoratori notturni; c) lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro individuati dallo stesso decreto, cui si applicano i criteri per l'organizzazione del lavoro previsti dal codice civile, impegnati all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo determinato da misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, che svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo di qualità; d) conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo. La proroga del termine per le comunicazioni Con riferimento agli obblighi di comunicazione, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare le comunicazioni di lavoro notturno e per l'adempimento di rilevazione del periodo o dei periodi di svolgimento di tutte le attività usuranti con periodicità annuale definita. Originariamente il termine per tali comunicazioni è stato fissato al 31 marzo 2023: a seguito della proroga oggetto del Comunicato in commento, tale termine è stato posticipato al 17 aprile 2023. Termine per la comunicazione del lavoro c.d. a catena Il termine per la comunicazione del lavoro c.d. a catena (art. 1, c. 1 lett. c), D.Lgs. 67/2011) rimane fissato entro 30 giorni dall'inizio dello stesso (art. 5, c. 2, D.Lgs. 67/2011). Fonte: Comunicato Min. Lav. 29 marzo 2023
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