mercoledì 29/03/2023 • 14:21
La Corte Costituzionale, con pronuncia n. 52 del 28 marzo 2023, delinea i confini (e le differenze) tra contratti aziendali e di prossimità, ribadendo l’efficacia erga omnes di questi ultimi ma solo se approvati nel rispetto del criterio maggioritario.
redazione Memento
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La Corte Costituzionale, con pronuncia n. 52 del 28 marzo 2023, si esprime in materia di contratti di prossimità (art. 8 DL 138/2011 conv. in L. 148/2011) a causa della questione di legittimità costituzionale sollevata da una Corte di Appello per quanto disposto dallo stesso art. 8, che estende l'efficacia dei contratti aziendali o di prossimità a tutti i lavoratori interessati anche se non firmatari del contratto o appartenenti ad un Sindacato non firmatario del contratto collettivo.
I giudici, pur respingendo le questioni di legittimità costituzionale, colgono l'occasione per delineare e ribadire le differenze tra contrattazione aziendale e di prossimità.
Il caso
La questione nasce dall'impugnazione proposta da alcuni lavoratori subordinati contro la sentenza con cui il giudice di primo grado ha rigettato la loro domanda di condanna della società datrice di lavoro alla corresponsione di differenze retributive per scatti di anzianità, ferie e altri istituti retributivi, le quali non erano state pagate perché un contratto collettivo di prossimità, stipulato con un sindacato ritenuto maggiormente rappresentativo, aveva previsto un peggioramento delle condizioni economiche dei lavoratori rispetto al contratto collettivo di settore.
Gli appellanti avevano espressamente “disdettato” l'accordo medesimo, successivamente “disdettato” anche dal sindacato firmatario, il quale aveva poi stipulato un nuovo contratto di prossimità, avente il medesimo contenuto del precedente.
La Corte rimettente osserva che, sebbene gli appellanti non fossero firmatari dell' ultimo accordo (né individualmente né per il tramite della loro organizzazione sindacale), esso doveva reputarsi efficace anche nei loro confronti.
La decisione della Corte Costituzionale
L'ordinanza di rimessione non motiva sufficientemente la riconducibilità della fattispecie a quella del contratto di prossimità.
Non è, infatti, sufficiente che in giudizio venga in rilievo un accordo aziendale ordinario; occorre che sia dedotto – e ricorra – un vero e proprio contratto collettivo aziendale di prossimità di cui sia invocata l'efficacia generale estesa a tutti i lavoratori in azienda. Ciò invece non emerge dall'ordinanza di rimessione, con conseguente inammissibilità delle sollevate questioni di legittimità costituzionale.
L'efficacia generale (per tutti i lavoratori) degli accordi aziendali è tendenziale – in ragione dell'esistenza di interessi collettivi della comunità di lavoro nell'azienda, i quali richiedono una disciplina unitaria –, trovando un limite nell'espresso dissenso di lavoratori o associazioni sindacali
L'accordo aziendale ordinario, quindi, non estende la sua efficacia anche nei confronti dei lavoratori e delle associazioni sindacali che, in occasione della stipulazione dell'accordo stesso, siano espressamente dissenzienti. Il loro dichiarato dissenso non inficia la validità dell'accordo aziendale, ma incide sull'efficacia, la quale quindi, in tale evenienza, risulta non essere “generale”.
L'art. 8 DL 138/2011 conv. in L. 148/2011 mira a colmare questo possibile limite di applicabilità dell'accordo prevedendo una speciale fattispecie di contratto collettivo aziendale – quello qualificato come di “prossimità” – che, appunto, ha efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati.
L'ordinanza di rimessione non contiene, con riferimento ai profili sopra indicati, una plausibile motivazione in ordine alla circostanza che nel giudizio principale si controverta proprio di un contratto collettivo aziendale di prossimità dotato di quell'efficacia generale (erga omnes) e non già di un ordinario contratto aziendale, provvisto di efficacia solo tendenzialmente estesa a tutti i lavoratori in azienda, ma che non supera l'eventuale espresso dissenso di associazioni sindacali o lavoratori.
Fonte: C.Cost. 28 marzo 2023 n. 52
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