mercoledì 29/03/2023 • 06:00
In considerazione dell'avvenuto scioglimento del Fondo Dirigenti PMI, l'INPS ha fornito ai datori di lavoro le istruzioni operative da seguire a decorrere dal mese di competenza di marzo 2023.
redazione Memento
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Conseguentemente allo scioglimento del Fondo per la formazione professionale continua dei dirigenti delle piccole e medie imprese industriali, approvato lo scorso 8 febbraio, a decorrere dal mese di competenza di marzo 2023, i datori di lavoro non potranno più destinare al suddetto fondo
(identificato nel flusso Uniemens con il codice adesione “FDPI”) il contributo integrativo pari allo 0,30% dell'imponibile contributivo di cui all'art. 25, c.4, L 845/78.
Al riguardo l'INPS ha illustrato la disciplina di riferimento applicabile ai fondi interprofessionali per la formazione continua e le istruzioni operative da seguire a decorrere dal mese di competenza di marzo 2023.
Disciplina fondi interprofessionali
Come noto, ai fondi interprofessionali per la formazione continua sono destinate le risorse derivanti dal gettito del contributo integrativo menzionato, relative ai datori di lavoro che facoltativamente vi aderiscono (art. 118, c. 3, L. 388/2000). Tuttavia, se l'adesione ai fondi è facoltativa, resta fermo per i datori di lavoro che non aderiscono ai predetti fondi l'obbligo di versare all'INPS il contributo integrativo in argomento. Fonte del finanziamento dei fondi è il contributo dello 0,30% della retribuzione imponibile a fini contributivi di ciascun lavoratore versato dai datori di lavoro unitamente alla contribuzione di finanziamento della NaSpI.
I datori di lavoro possono indicare l'adesione a un solo fondo interprofessionale per la formazione continua. Gli effetti della eventuale adesione del datore di lavoro a un nuovo fondo decorrono dal periodo di paga nel quale verrà indicato il fondo interprofessionale scelto. Pertanto, sino al mese precedente a quello in cui viene comunicata l'eventualmente adesione, il datore di lavoro è considerato come non aderente ad alcun fondo interprofessionale. I datori di lavoro possono aderire a un secondo fondo solo per la formazione dei propri dirigenti, scegliendo tra i fondi costituiti a tale scopo.
Nel caso di mobilità tra i fondi interprofessionali in commento da parte dei datori di lavoro aderenti, la quota di adesione versata dal datore di lavoro interessato presso il fondo di provenienza nel triennio precedente deve essere trasferita al nuovo fondo di adesione nella misura del 70% del totale, al netto dell'ammontare eventualmente già utilizzato dal datore di lavoro interessato per finanziare propri piani formativi, a condizione che l'importo da trasferire per tutte le posizioni contributive del datore di lavoro interessato sia almeno pari a 3.000 euro e che tali posizioni non siano riferite ad aziende o datori di lavoro le cui strutture, in ciascuno dei tre anni precedenti, rispondano alla definizione comunitaria di micro e piccole imprese.
Indicazioni operative
In considerazione dell'avvenuto scioglimento del Fondo Dirigenti PMI:
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