martedì 28/03/2023 • 06:00
Il lavoratore autonomo ha diritto di richiedere il pagamento per l'opera svolta, anche se privo di partita IVA, in quanto le eventuali violazioni di carattere tributario non incidono sugli aspetti civilistici.
redazione Memento
Il meccanico che lavora in nero e senza essere in possesso di qualifica professionale per l'attività svolta ha comunque diritto a essere pagato. Nel caso di lavoratore autonomo, infatti, ciò che rileva al fine del riconoscimento del corrispettivo per il lavoro prestato, è la conclusione del contratto di lavoro autonomo, anche nella forma tacita. Nulla di più, poiché, da una parte, le violazioni tributarie sono irrilevanti sul piano civilistico e, dall'altra, non trattandosi di una professione intellettuale, l'attività di meccanico non è subordinata all'iscrizione in apposito albo o ad abilitazione. È quanto emerge, in estrema sintesi, dalla sentenza di Cassazione n. 8450 depositata il 24 marzo 2023. Il giudizio trae origine dalla domanda, proposta dal meccanico, per il pagamento del compenso per una serie di interventi e riparazioni eseguite su tre veicoli. Il cliente, convenuto in giudizio, si difendeva sostenendo che l'attività lavorativa era stata realizzata contra legem, poiché svolta in dispregio, oltre che dell'art. 5 L. 122/92, anche della normativa di settore contenuta all'art. 5 della legge quadro per l'artigianato (L. 443/85). I giudici di secondo grado riconoscevano le ragioni dell'artigiano, condannando il cliente al pagamento di parte della somma richiesta. La Cassazione, adita dal cliente, ha confermato la sentenza di merito chiarendo che, nel caso in esame, trattandosi di opera artigiana, non vi è norma di legge che subordina il diritto al compenso del meccanico all'iscrizione in albi. Ne consegue che il lavoratore autonomo ha diritto di richiedere il pagamento per l'opera svolta, anche se privo di partita IVA., in quanto le eventuali violazioni di carattere tributario non incidono sugli aspetti civilistici. Dunque, la Corte d'appello, secondo gli Ermellini, ha correttamente ritenuto non dirimente ai fini del riconoscimento del diritto al compenso la questione relativa all'aver il prestatore svolto la propria attività in nero, riconoscendo in parte il compenso spettante al meccanico, nei limiti della prova raggiunta. Come spiegato dalla Suprema Corte, nel caso di specie non ricorre neppure la nullità prevista dall'art. 2231 c.c. che regola la mancata iscrizione in albi o elenchi e si applica solo a chi svolge le professioni intellettuali. Al di fuori di tali attività, vige, infatti, il principio generale di libertà di lavoro autonomo o di libertà di impresa di servizi, a seconda del contenuto delle prestazioni e della relativa organizzazione. Fonte: Cass. 24 marzo 2023 n. 8450
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