martedì 28/03/2023 • 06:00
L'Agenzia delle Entrate ha sancito l'estensione della tassazione favorevole per gli impatriati anche al TFR e alle altre indennità riconosciute per la cessazione del rapporto di lavoro, ma solo in esito al comportamento proattivo del contribuente successivo alla riliquidazione delle imposte.
L'Agenzia delle Entrate ha previsto l'estensione del regime di tassazione agevolato per gli impatriati anche al TFR e alle altre indennità e somme riconosciute in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro. Il meccanismo è complesso, perchè prende in considerazione più disposizioni di legge: innanzitutto il datore di lavoro è tenuto ad applicare al TFR, e alle altre somme riconosciute per la cessazione del rapporto, la tassazione separata. Solo allora l'Agenzia delle Entrate provvederà a riliquidare le imposte. Il lavoratore potrà quindi chiedere l'applicazione del regime agevolativo. Il TUIR prevede anche che, se tali somme sono erogate da un sostituto d'imposta (quale il datore di lavoro), la tassazione separata deve essere effettuata in via provvisoria dal soggetto erogante. Ciò comporta l'impossibilità di recuperare questi importi in dichiarazione dei redditi. L'Agenzia concede quindi al lavoratore la possibilità di scegliere tra la tassazione separata e la tassazione ordinaria, se ritiene più favorevole far concorrere al reddito complessivo i redditi soggetti a tassazione separata, al fine di beneficiare delle agevolazioni previste dal regime dei lavoratori impatriati.
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