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  • Cuneo fiscale

lunedì 27/03/2023 • 06:00

Speciali Delega fiscale

Cuneo fiscale: dalla riforma novità anche per i lavoratori autonomi

La riforma fiscale prevede per i lavoratori autonomi un regime che agevoli l'incremento reddituale del periodo d'imposta e la revisione dei valori esclusi dalla formazione del reddito, con un impatto sul cuneo fiscale al fine di consentire il recupero della perdita di potere di acquisto delle retribuzioni.

di Giuseppe Buscema - Consulente del lavoro, commercialista e revisore contabile

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Tra gli ambiziosi obiettivi del disegno di legge delega al Governo per la Riforma Fiscale, approvato dal Consiglio dei ministri del 16 marzo 2023, la revisione del sistema d’imposizione dell’Irpef rappresenta una delle questioni più attese sulla quale per la riduzione del carico fiscale auspicato soprattutto per i redditi da lavoro.

Dalla lettura dei principi e criteri direttivi dell’articolato, è possibile tracciare un quadro di valutazione sui principali interventi che dovranno ispirare il legislatore delegato relativamente ai titolari di lavoro dipendente e di lavoro autonomo.

Aspetti generali 

I principi e criteri direttivi per la revisione dell’Irpef prevedono per gli aspetti generali una profonda revisione e graduale riduzione dell’imposta nel rispetto del principio di progressività e nella prospettiva della transizione del sistema verso l’aliquota impositiva unica, attraverso il riordino delle deduzioni dalla base imponibile, degli scaglioni di reddito, delle aliquote di imposta, delle detrazioni dall’imposta lorda e dei crediti d’imposta, tenendo conto delle loro finalità.

Sostanzialmente, il legislatore intende perseguire una riduzione del carico fiscale sui contribuenti persone fisiche estendendo la cd. flat tax rispettando il costituzionale principio di progressività attraverso l’utilizzo delle detrazioni fiscali evidentemente differenziate a seconda della condizione soggettiva del contribuente.

A tal fine, ad assumere rilevanza saranno:

  • la composizione del nucleo familiare ed i costi sostenuti per la crescita dei figli;
  • la tutela del patrimonio immobiliare del contribuente, la salute, l’istruzione e la previdenza complementare;
  • il miglioramento dell’efficienza energetica e della riduzione del rischio sismico del patrimonio edilizio esistente;

Si tratta di un obiettivo ambizioso rispetto al quale è verosimile che il legislatore delegato utilizzerà tutti i ventiquattro mesi a disposizione entro cui è possibile adottare i decreti attuativi.

Proprio per tale motivo, il legislatore delegante, nei principi e direttivi specifici indicati dal dettato normativo, indica la strada di un intervento intermedio in attesa dalla piena attuazione della riforma fiscale dell’Irpef.

Nelle more dell’attuazione della revisione e riduzione dell’imposta è infatti previsto che potrà essere realizzato il graduale perseguimento della equità orizzontale prevedendo una serie di misure finalizzate a consentire un primo impatto della riduzione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.

Proseguendo la lettura di tali criteri emerge che la volontà del legislatore è quella di puntare, nella suddetta prima fase, sull’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali regionale e comunale, da applicare sul reddito incrementale rispetto quello più elevato tra quelli relativi ai tre periodi d’imposta precedenti, con la possibilità di prevedere un limite massimo al reddito agevolabile.

Anche se saranno i decreti delegati a regolare nel dettaglio i contenuti i principi e criteri direttivi previsti, si può notare che il legislatore allude all’analoga misura prevista dalla legge di Bilancio 2023.

Imposta sostitutiva sul reddito incrementale

Come è noto, l’articolo 1, commi da 55 a 57, legge 29 dicembre 2022, n. 197 ha infatti introdotto per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, diversi dai forfetari, seppure limitatamente al periodo d’imposta 2023, la possibilità di applicare un’imposta sostitutiva dell’Irpef e relative addizionali del 15% al reddito incrementale rispetto al reddito d’impresa e di lavoro autonomo d’importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5% di quest’ultimo ammontare.

Appare evidente, dunque, che il regime agevolato descritto pare destinato ad essere riproposto quale misura ponte in attesa della più ampia revisione dell’Irpef descritta in precedenza.

Tale nuovo regime agevolato da applicarsi al reddito incrementale, tuttavia, dovrebbe essere allargato anche ai redditi di lavoro dipendente ed a quelli ad essi assimilati, esclusi dalla legge n. 197/2022.

È infatti prevista l’introduzione di un regime peculiare per i titolari di reddito di lavoro dipendente che agevoli l’incremento reddituale del periodo d’imposta rispetto a quello precedente.

Non è chiaro questa volta quale sarà la strada per raggiungere l’obiettivo anche perché andrà considerato il ruolo fondamentale che svolge per tale categoria di redditi il sostituto d’imposta.

Per i redditi di lavoro dipendente, infatti, l’applicazione dell’imposta sostitutiva al reddito incrementale porterebbe ad un aggravio delle attività svolte dal sostituto d’imposta posto che la verifica dell’incremento e la conseguente applicazione del regime agevolato, dovrebbe inevitabilmente essere effettuata in sede di conguaglio fiscale di fine anno o al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Lavoratori dipendenti

Rimanendo sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, la legge delega prevede una rivisitazione della disciplina relativa alla determinazione della base imponibile su cui calcolare l’imposta, per intenderci quelle oggi regolate in particolare dall’articolo 51 del TUIR.

In particolare, le modifiche riguarderanno i fringe benefit che saranno interessati da un’attività di revisione e semplificazione.

Pur nell’assenza di indicazioni di dettaglio, lasciate al legislatore delegato, emerge che non è esclusa l’eliminazione di alcune agevolazioni esistenti che consentono oggi l’esclusione dal reddito di lavoro dipendente di alcune somme e valori riconosciuti ai lavoratori dipendenti.

Dalla bozza di provvedimento emerge che si intende intervenire sui limiti di non concorrenza al reddito previsti per l’assegnazione dei compensi in natura, aspetto sicuramente atteso in quanto dal periodo d’imposta 2023 il valore dei beni e servizi esenti previsti dall’articolo 51, comma 3, del TUIR, dopo la parentesi degli anni interessati dalla pandemia, è tornato a 258,23 euro.

Tuttavia, preoccupa la disposizione che prevede la salvaguardia solo di alcuni benefit, ovvero quelli che perseguono la finalità della mobilità sostenibile, quelli relativi alla previdenza complementare (per questi ultimi si prevede l’implementazione), dell’efficientamento energetico, dell’assistenza sanitaria, della solidarietà sociale e della contribuzione agli enti bilaterali.

Evidentemente non è in discussione l’utilità dell’esclusione dal reddito di lavoro dipendente delle somme e valori indicati, ma appare evidente che eliminare o comunque penalizzare altre tipologie di benefit, di ampia diffusione e spendibilità per i lavoratori, che oggi costituiscono un importante strumento per l’adozione e diffusione delle politiche di welfare aziendale dei datori di lavoro, rischia di vanificare quanto di buono fatto negli ultimi anni.

Va ricordato, infatti, che il decollo del welfare aziendale è stato frutto delle modifiche apportate dal legislatore a partire dal periodo d’imposta 2016, che hanno consentito la diffusione del welfare aziendale anche tra le piccole imprese con conseguente impatto sul cuneo fiscale con vantaggi sia per i lavoratori che per i datori di lavoro.

Lavoratori autonomi

Importanti novità in arrivo per i lavoratori autonomi.

Tra le disposizioni di semplificazione razionalizzazione dei criteri di determinazione del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni stabilendo sono previsti alcuni interventi estremamente attesi da tale categoria di contribuenti.

Tra questi spicca la deducibilità dei costi sostenuti per l’acquisto di immobili strumentali, utilizzati esclusivamente o promiscuamente all’esercizio dell’attività professionale, parificando il trattamento fiscale a quello attualmente previsto in caso di acquisizione dei beni in leasing.

Di grande importanza anche la previsione della neutralità fiscale delle operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali, comprese quelle riguardanti il passaggio da associazioni professionali a società tra professionisti.

L’attuale assenza del suddetto regime di neutralità fiscale è stata più volte segnalato dagli Ordini ed associazioni delle professioni quale limitazione all’utilizzo delle diverse forme associative previste dall’ordinamento (società tra professionisti ed associazioni professionali) nonché limitativo dell’aggregazione professionale particolarmente utile ai giovani professionisti.

Tra le novità previste per gli esercenti arti e professioni anche la previsione della riduzione delle ritenute operate sui compensi nel caso si avvalgano in via continuativa e rilevante dell’opera di dipendenti o di altre tipologie di collaboratori.

In buona sostanza il legislatore intende di fatto estendere anche ai lavoratori autonomi quanto previsto attualmente per le ritenute operate sulle provvigioni degli agenti e rappresentanti di commercio e degli altri soggetti ai sensi dell’articolo 25-bis del d.p.r. n. 600/1973 al fine di prevenire l’emersione di fisiologici crediti fiscali.

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