X

Homepage

  • Fisco
  • Lavoro
  • Contabilità
  • Impresa
  • Finanziamenti
  • Mondo Digitale
  • Speciali
  • Info dagli ordini
  • Podcast
  • Video
  • Rassegna stampa
  • Archivio ultime edizioni
  • Il mio archivio

Scopri i nostri servizi esclusivi

Registrati alla Newsletter

Iscriviti al canale WhatsApp

Segui il canale Spotify

  • Fisco
  • Lavoro
  • Contabilità
  • Impresa
  • Finanziamenti
  • Mondo Digitale
  • Speciali
Altro
  • Fisco
  • Lavoro
  • Contabilità
  • Impresa
  • Finanziamenti
  • Mondo Digitale
  • Speciali
  • ARGOMENTI
  • Bonus locazioni
Altro

lunedì 27/03/2023 • 06:00

Fisco Istruzioni operative

Modello Redditi 2023: come comunicare il bonus locazioni

Il modello redditi si rinnova per consentire la comunicazione del bonus locazioni destinato alle imprese turistiche e ai gestori di piscine spettante sui canoni relativi ai primi tre mesi del 2022.

di Carlo Maria Andò - Commercialista e revisore legale, EY

+ -
  • Tempo di lettura 5 min.
  • Ascolta la news 5:03

  • caricamento..

Nel quadro RU del Modello Redditi SC 2023 il bonus va comunicato col nuovo codice N9 “Canoni di locazione imprese turistiche” per consentire alle imprese beneficiarie di indicare l'importo del credito riconosciuto nel corso del periodo d'imposta oggetto della dichiarazione o nel corso del periodo d'imposta precedente chiuso prima del 31 dicembre 2022 (per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare).

In cosa consiste il bonus e a chi spetta?

Si tratta del credito d'imposta, previsto dall'art. 5 DL 4/2022, riconosciuto alle imprese del settore turistico nonché ai gestori di piscine (codice ATECO 93.11.20), in relazione ai canoni relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 versati entro il 30 giugno 2022 (o, per meglio dire, entro il 29 agosto 2022 considerando l'estensione di sessanta giorni accordata dall'art. 3 c. 2 Statuto dei diritti del contribuente), a condizione che si sia registrata una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell'anno 2019 (o che l'attività sia iniziata a partire dal 1° gennaio 2019).

Visto il rimando all'art. 28 DL 34/2020, che disciplinava il bonus locazioni ad uso non abitativo nella sua prima versione, il beneficio rimane determinato sulla base dell'ammontare del canone mensile nelle seguenti misure:

  • 60%, in caso di locazione, leasing o concessione;
  • 30%, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività “agevolata”;
  • 50%, in caso di affitto d'azienda di strutture turistico-ricettive.

Diversamente da quanto previsto per il bonus locazioni originario, per potersi vedere riconosciuto il bonus 2022 era necessaria tuttavia la trasmissione, entro il 28 febbraio 2023, di una autodichiarazione nelle modalità definite nel Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 253466/2022.

Come compilare il quadro RU

Prima di tutto, al rigo RU1 della Sezione I del quadro, andrà indicato il “codice credito” N9.

Oltre a tale, con specifico riguardo al bonus in parola, potranno essere compilati esclusivamente i righi RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU7, colonne 4 e 5, RU8, RU9, colonna 1, RU10 e RU12.

In particolare, come anticipato, nel rigo RU5, colonna 3, si dovrà indicare l'importo del credito riconosciuto nel corso del periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione o nel corso del periodo d'imposta precedente chiuso prima del 31 dicembre 2022 (per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare).

A tal riguardo, posto che le istruzioni ministeriali, al fine di individuare il modello nel quale indicare il credito d'imposta spettante, fanno esclusivamente riferimento al momento di “riconoscimento” del beneficio, si può ritenere che lo stesso sia da identificarsi con quello di effettivo sostenimento finanziario della spesa agevolabile (che, nel caso di specie doveva avvenire entro il 29 agosto 2022). In altre parole, in assenza di specifiche indicazioni, ai fini dichiarativi non andrebbe dato rilievo al momento in cui il credito è stato “concesso” a seguito dell'invio dell'autodichiarazione.

Si ricorda che la sezione del modello in analisi deve essere compilata dal locatario e/o conduttore anche in caso di cessione del credito. In tale fattispecie, peraltro, i cessionari dovranno, a loro volta, indicare al rigo RU3 l'ammontare del credito ricevuto (non sono, invece, tenuti a compilare la sezione VI-A destinata ad ospitare l'indicazione dei crediti d'imposta ricevuti).

Al rigo RU6 andrà riportato l'importo del credito utilizzato in compensazione nel modello F24 nel corso del periodo d'imposta a cui si riferisce la dichiarazione, mentre nel rigo RU7 si dovrà dare indicazione dell'ammontare del credito eventualmente utilizzato in diminuzione delle imposte e ritenute indicate nelle colonne da 1 a 7.

Si ricorda, infatti, che la normativa prevede due modalità di utilizzo, ossia:

  • nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa a scomputo delle imposte dovute, oppure
  • tramite compensazione nel modello F24, secondo le specifiche modalità previste dalla Risoluzione n. 53 del 23 settembre 2022.

Il rigo RU9 va compilato in caso di cessione del credito d'imposta, riportando nella colonna 1 l'importo ceduto e comunicato all'Agenzia delle entrate tramite l'autodichiarazione, nel periodo d'imposta oggetto della dichiarazione; in tale ipotesi, non va compilata la sezione VI-B (destinata ad ospitare l'indicazione dei crediti d'imposta trasferiti).

Si ricorda che il bonus in parola costituisce un aiuto di stato Covid ricondotto all'ambito di applicazione del Temporary Framework e, in quanto tale, richiedeva la trasmissione dell'autodichiarazione prevista dall'art. 1 c. 15 DL 41/2022. In tale contesto, nelle istruzioni ministeriali viene chiarito che, nel caso in cui nell'autodichiarazione citata sia stato compilato il riquadro “Importi da riversare” nel caso in cui si sia usufruito di aiuti per importi eccedenti i massimali di cui alle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework, il beneficiario deve indicare nel rigo RU5, colonna 3, l'ammontare complessivo del credito d'imposta riconosciuto dall'Agenzia delle entrate al lordo dell'importo da riversare, ovverosia non diminuito dell'importo da riversare.

L'importo da riversare andrà portato, invece, in diminuzione del credito d'imposta residuo da indicare nel rigo RU12, colonna 2, barrando la casella 1 del medesimo rigo RU12.

Contenuto riservato agli abbonati.
Vuoi consultarlo integralmente? Abbonati o contatta il tuo agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.
Quotidianopiù è anche su WhatsApp! Clicca qui per iscriverti gratis e seguire tutta l'informazione real time, i video e i podcast sul tuo smartphone.

© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.

Vedi anche

Fisco Agenzia delle Entrate

Via libera ai modelli dichiarativi 2023 per le imprese e le persone fisiche e a 175 modelli ISA

Sono stati approvati i modelli e le relative istruzioni delle dichiarazioni dei redditi per il periodo di imposta 2022 per le persone fisiche, per le società di capitali e di persone,..

di Paolo Parisi - Avvocato Tributario e Societario in Trento e Bologna

Registrati gratis

Per consultare integralmente tutte le news, i podcast e i video in materia di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale, la rassegna stampa del giorno e ricevere quotidianamente la tua newsletter

Iscriviti alla Newsletter

Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

Funzionalità riservata agli abbonati

Per fruire di tutte le funzionalità e consultare integralmente tutti i contenuti abbonati o contatta il tuo agente di fiducia.

Trovi interessante questo video?

Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o contatta il tuo agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.

Ricerca Vocale

Clicca sul microfono per cominciare a registrare il messaggio.

“ ”