lunedì 27/03/2023 • 06:00
Il modello redditi si rinnova per consentire la comunicazione del bonus locazioni destinato alle imprese turistiche e ai gestori di piscine spettante sui canoni relativi ai primi tre mesi del 2022.
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Nel quadro RU del Modello Redditi SC 2023 il bonus va comunicato col nuovo codice N9 “Canoni di locazione imprese turistiche” per consentire alle imprese beneficiarie di indicare l'importo del credito riconosciuto nel corso del periodo d'imposta oggetto della dichiarazione o nel corso del periodo d'imposta precedente chiuso prima del 31 dicembre 2022 (per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare).
In cosa consiste il bonus e a chi spetta?
Si tratta del credito d'imposta, previsto dall'art. 5 DL 4/2022, riconosciuto alle imprese del settore turistico nonché ai gestori di piscine (codice ATECO 93.11.20), in relazione ai canoni relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 versati entro il 30 giugno 2022 (o, per meglio dire, entro il 29 agosto 2022 considerando l'estensione di sessanta giorni accordata dall'art. 3 c. 2 Statuto dei diritti del contribuente), a condizione che si sia registrata una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell'anno 2019 (o che l'attività sia iniziata a partire dal 1° gennaio 2019).
Visto il rimando all'art. 28 DL 34/2020, che disciplinava il bonus locazioni ad uso non abitativo nella sua prima versione, il beneficio rimane determinato sulla base dell'ammontare del canone mensile nelle seguenti misure:
Diversamente da quanto previsto per il bonus locazioni originario, per potersi vedere riconosciuto il bonus 2022 era necessaria tuttavia la trasmissione, entro il 28 febbraio 2023, di una autodichiarazione nelle modalità definite nel Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 253466/2022.
Come compilare il quadro RU
Prima di tutto, al rigo RU1 della Sezione I del quadro, andrà indicato il “codice credito” N9.
Oltre a tale, con specifico riguardo al bonus in parola, potranno essere compilati esclusivamente i righi RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU7, colonne 4 e 5, RU8, RU9, colonna 1, RU10 e RU12.
In particolare, come anticipato, nel rigo RU5, colonna 3, si dovrà indicare l'importo del credito riconosciuto nel corso del periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione o nel corso del periodo d'imposta precedente chiuso prima del 31 dicembre 2022 (per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare).
A tal riguardo, posto che le istruzioni ministeriali, al fine di individuare il modello nel quale indicare il credito d'imposta spettante, fanno esclusivamente riferimento al momento di “riconoscimento” del beneficio, si può ritenere che lo stesso sia da identificarsi con quello di effettivo sostenimento finanziario della spesa agevolabile (che, nel caso di specie doveva avvenire entro il 29 agosto 2022). In altre parole, in assenza di specifiche indicazioni, ai fini dichiarativi non andrebbe dato rilievo al momento in cui il credito è stato “concesso” a seguito dell'invio dell'autodichiarazione.
Si ricorda che la sezione del modello in analisi deve essere compilata dal locatario e/o conduttore anche in caso di cessione del credito. In tale fattispecie, peraltro, i cessionari dovranno, a loro volta, indicare al rigo RU3 l'ammontare del credito ricevuto (non sono, invece, tenuti a compilare la sezione VI-A destinata ad ospitare l'indicazione dei crediti d'imposta ricevuti).
Al rigo RU6 andrà riportato l'importo del credito utilizzato in compensazione nel modello F24 nel corso del periodo d'imposta a cui si riferisce la dichiarazione, mentre nel rigo RU7 si dovrà dare indicazione dell'ammontare del credito eventualmente utilizzato in diminuzione delle imposte e ritenute indicate nelle colonne da 1 a 7.
Si ricorda, infatti, che la normativa prevede due modalità di utilizzo, ossia:
Il rigo RU9 va compilato in caso di cessione del credito d'imposta, riportando nella colonna 1 l'importo ceduto e comunicato all'Agenzia delle entrate tramite l'autodichiarazione, nel periodo d'imposta oggetto della dichiarazione; in tale ipotesi, non va compilata la sezione VI-B (destinata ad ospitare l'indicazione dei crediti d'imposta trasferiti).
Si ricorda che il bonus in parola costituisce un aiuto di stato Covid ricondotto all'ambito di applicazione del Temporary Framework e, in quanto tale, richiedeva la trasmissione dell'autodichiarazione prevista dall'art. 1 c. 15 DL 41/2022. In tale contesto, nelle istruzioni ministeriali viene chiarito che, nel caso in cui nell'autodichiarazione citata sia stato compilato il riquadro “Importi da riversare” nel caso in cui si sia usufruito di aiuti per importi eccedenti i massimali di cui alle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework, il beneficiario deve indicare nel rigo RU5, colonna 3, l'ammontare complessivo del credito d'imposta riconosciuto dall'Agenzia delle entrate al lordo dell'importo da riversare, ovverosia non diminuito dell'importo da riversare.
L'importo da riversare andrà portato, invece, in diminuzione del credito d'imposta residuo da indicare nel rigo RU12, colonna 2, barrando la casella 1 del medesimo rigo RU12.
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