venerdì 24/03/2023 • 06:00
Indicazioni INPS per la determinazione, nell'anno 2023, delle retribuzioni convenzionali per i lavoratori all'estero in Paesi non legati all'Italia da accordi in materia di sicurezza sociale. Il punto sulle regolarizzazioni contributive.
redazione Memento
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L'INPS ha fornito chiarimenti in merito alla determinazione per l'anno 2023 delle retribuzioni convenzionali per i lavoratori all'estero in Paesi non legati all'Italia da accordi in materia di sicurezza sociale.
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha determinato le retribuzioni convenzionali di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.
Le retribuzioni devono essere prese a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti, per l'anno 2023, a favore dei lavoratori operanti all'estero in Paesi extracomunitari non legati all'Italia da accordi di sicurezza sociale. Relativamente alla categoria dei lavoratori interessati l'INPS chiarisce che le disposizioni del decreto-legge n. 317/1987 si applicano non soltanto ai lavoratori italiani, ma anche ai lavoratori cittadini degli altri Stati membri dell'UE e ai lavoratori extracomunitari, titolari di un regolare titolo di soggiorno e di un contratto di lavoro in Italia, inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extracomunitario.
I datori di lavoro che per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023 hanno operato in difformità dalle istruzioni possono regolarizzare tali periodi ai sensi della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto n. 5 del 26 marzo 1993, approvata con il D.M. 7 ottobre 1993 (cfr. la circolare n. 292 del 23 dicembre 1993) senza aggravio di oneri aggiuntivi.
Tale regolarizzazione deve essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della Circ. INPS 23 marzo 2023 n. 33.
Ai fini della compilazione della denuncia Uniemens, i datori di lavoro si atterranno alle seguenti modalità:
- calcoleranno le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore al 1° gennaio 2023 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese;
- le differenze così determinate saranno portate in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione, da riportare nell'elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi> di <Denuncia Individuale>, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.
FONTE: Circ. INPS 23 marzo 2023 n. 33.
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