venerdì 24/03/2023 • 06:00
Indicazioni INPS per la determinazione, nell'anno 2023, delle retribuzioni convenzionali per i lavoratori all'estero in Paesi non legati all'Italia da accordi in materia di sicurezza sociale. Il punto sulle regolarizzazioni contributive.
redazione Memento
L'INPS ha fornito chiarimenti in merito alla determinazione per l'anno 2023 delle retribuzioni convenzionali per i lavoratori all'estero in Paesi non legati all'Italia da accordi in materia di sicurezza sociale. Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha determinato le retribuzioni convenzionali di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398. Le retribuzioni devono essere prese a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti, per l'anno 2023, a favore dei lavoratori operanti all'estero in Paesi extracomunitari non legati all'Italia da accordi di sicurezza sociale. Relativamente alla categoria dei lavoratori interessati l'INPS chiarisce che le disposizioni del decreto-legge n. 317/1987 si applicano non soltanto ai lavoratori italiani, ma anche ai lavoratori cittadini degli altri Stati membri dell'UE e ai lavoratori extracomunitari, titolari di un regolare titolo di soggiorno e di un contratto di lavoro in Italia, inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extracomunitario. I datori di lavoro che per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023 hanno operato in difformità dalle istruzioni possono regolarizzare tali periodi ai sensi della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto n. 5 del 26 marzo 1993, approvata con il D.M. 7 ottobre 1993 (cfr. la circolare n. 292 del 23 dicembre 1993) senza aggravio di oneri aggiuntivi. Tale regolarizzazione deve essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della Circ. INPS 23 marzo 2023 n. 33. Ai fini della compilazione della denuncia Uniemens, i datori di lavoro si atterranno alle seguenti modalità: - calcoleranno le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore al 1° gennaio 2023 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese; - le differenze così determinate saranno portate in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione, da riportare nell'elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi> di <Denuncia Individuale>, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti. FONTE: Circ. INPS 23 marzo 2023 n. 33.
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Francesco Geria
- Consulente del lavoro in Vicenza - Studio LabortreRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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