La Corte d'appello territorialmente competente, confermando la decisione del Tribunale, dichiarava legittimo il licenziamento per giusta causa inflitto ad una lavoratrice per avere usufruito di permessi ex art. 33 della Legge 604/1992 per finalità estranee ai motivi assistenziali.
Nello specifico la Corte d'appello accertava che la lavoratrice nei giorni in cui aveva usufruito dei permessi 104 non si trovava a Napoli ad assistere il padre bensì a Latina o a Bruxelles così come era risultato dalle indagini di polizia giudiziaria condotte nell'ambito del procedimento penale per il reato di truffa avviato nei suoi confronti.
Ad avviso della Corte:
La lavoratrice soccombente decideva di ricorrere in cassazione avverso la decisione dei giudici di merito.
La normativa di riferimento
Per quanto di precipuo interesse, l'art. 33, c. 3, Legge 104/92 dispone che il dipendente ha il diritto di fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in mani...
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