giovedì 23/03/2023 • 06:00
La Cassazione, con ordinanza 13 marzo 2023 n. 7301, conferma come legittimo il licenziamento per giusta causa del lavoratore che si avvale dei permessi 104 per finalità estranee ai motivi assistenziali, integrando la sua condotta un abuso di diritto e una lesione della buona fede.
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La Corte d'appello territorialmente competente, confermando la decisione del Tribunale, dichiarava legittimo il licenziamento per giusta causa inflitto ad una lavoratrice per avere usufruito di permessi ex art. 33 della Legge 604/1992 per finalità estranee ai motivi assistenziali. Nello specifico la Corte d'appello accertava che la lavoratrice nei giorni in cui aveva usufruito dei permessi 104 non si trovava a Napoli ad assistere il padre bensì a Latina o a Bruxelles così come era risultato dalle indagini di polizia giudiziaria condotte nell'ambito del procedimento penale per il reato di truffa avviato nei suoi confronti. Ad avviso della Corte: la condotta della lavoratrice aveva integrato gli estremi di un grave inadempimento degli obblighi contrattuali e, prima ancora, delle regole del vivere civile; il licenziamento costituiva una misura proporzionata alla gravità e alla volontarietà della condotta dalla stessa assunta. La lavoratrice soccombente decideva di ricorrere in cassazione avverso la decisione dei giudici di merito. La normativa di riferimento Per quanto di precipuo interesse, l'art. 33, c. 3, Legge 104/92 dispone che il dipendente ha il diritto di fruire di tre gior...
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