mercoledì 22/03/2023 • 06:00
Al test del Fisco due complesse fattispecie, una riguardante una serie di operazioni finalizzate alla riorganizzazione aziendale, l'altra gli effetti di un conferimento ai fini ACE.
redazione Memento
In sede di risposta a interpello, l'Agenzia delle Entrate è tornata ad occuparsi del conferimento di ramo d'azienda, facendo luce, in un caso, sugli eventuali profili abusivi di una complessa operazione di riorganizzazione aziendale, mentre, nella seconda fattispecie, sui risvolti sul piano ACE di un conferimento seguito dalla cessione della partecipazione rinveniente dallo stesso. Con la Risposta 260 il Fisco ha ritenuto che l'operazione di conferimento di ramo d'azienda a favore di una società neocostituita, seguito dalla cessione della partecipazione totalitaria in quest'ultima a favore di una società terza ed indipendente e dalla stipula di un contratto d'affitto d'azienda tra la società neocostituita e la medesima società acquirente, non costituisca una fattispecie di abuso sia in relazione al settore delle imposte dirette (Ires e Irap) che indirette (IVA e imposta di Registro). In relazione al comparto dell'IVA, per quanto riguarda l'operazione di conferimento del ramo di azienda a favore della newco, esclusa dal campo di applicazione dell'imposta ai sensi dell'art. 2 c. 3 lett. b) DPR 633/72, la società beneficiaria del conferimento è tenuta ad effettuare la rettifica della detrazione IVA, ove ricorrano i presupposti previsti dall'art. 19bis2 c. 7 DPR 633/72. Con riguardo al registro, in via generale, la circolazione di un'azienda attraverso la sua cessione diretta è assoggettata a imposta in misura proporzionale (art. 23 DPR 131/86). Diversamente, la cessione indiretta dell'azienda attraverso la vendita totalitaria delle quote è assoggettata a imposta di registro in misura fissa, come anche l'operazione di conferimento. La Risposta 262 ha ad oggetto i risvolti sul piano ACE di un conferimento di ramo d'azienda seguito dalla cessione di partecipazioni. Come noto, la disciplina attuativa dell'agevolazione ha ''sospeso'' la rilevanza ACE delle plusvalenze realizzate mediante il conferimento d'azienda o di rami d'azienda. Il dubbio interpretativo prospettato dall'interpellante è riferito alla successiva cessione della partecipazione rinveniente dal conferimento. Al riguardo il Fisco ha chiarito che per evitare che, in relazione alla plusvalenza derivante dalla successiva cessione della partecipazione, si generino asimmetrie nel calcolo della base ACE in funzione dell'originaria rilevazione del conferimento a valori contabili o a valori correnti, a prescindere dalla tecnica contabile adottata, al momento della cessione delle partecipazioni oggetto di conferimento, l'eventuale incremento di capitale proprio ai fini ACE deve essere considerato sempre pari alla differenza tra il corrispettivo della cessione delle partecipazioni nella conferitaria e il valore contabile dei beni che la compongono esistenti in capo al conferente prima dell'originario conferimento. In ipotesi di cessione di una quota delle suddette partecipazioni, il calcolo appena descritto dovrà essere parametrato alla percentuale di partecipazioni oggetto di cessione. Nel caso di specie, la società potrà considerare quale incremento di capitale proprio rilevato al momento di cessione delle partecipazioni un ammontare da determinare con le modalità descritte, parametrandolo al 50% delle partecipazioni cedute. In considerazione della circostanza per cui la cessione delle partecipazioni è avvenuta in data 5 novembre 2019, inoltre, l'incremento di capitale proprio/utile d'esercizio da essa derivante conseguito nel 2019, secondo il meccanismo ordinario di determinazione dell'agevolazione, sarà rilevante, a partire dal successivo periodo di imposta 2020. Pertanto, in ogni caso, tale somma non concorrerà ai fini del calcolo dell'agevolazione cd. Super ACE (art. 19 c. 2-7 DL 73/2021 conv. L. 106/2021), che considera solo gli incrementi di capitale proprio realizzati nel periodo di imposta 2021 (i.e. utili dell'esercizio 2020 accantonati a riserva nel 2021). Fonte: Risp. AE 21 marzo 2023 n. 260; Risp. AE 21 marzo 2023 n. 262
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Francesco Barone
- Dottore commercialista e Revisore legaleRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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