martedì 21/03/2023 • 12:33
Il MEF, con la risoluzione n. 2 del 20 marzo 2023, ha chiarito che in tema di social housing può essere applicata l'esenzione IMU nel periodo di svolgimento di attività tecnico-amministrative necessarie per l'assegnazione degli alloggi, a condizione che il Comune lo preveda espressamente e stabilisca un lasso temporale.
redazione Memento
Con la risoluzione n. 2 del 20 marzo 2023, il direttore generale delle finanze, Giovanni Spalletta, ha chiarito che gli immobili adibiti ad alloggi sociali beneficiano dell'esclusione dall'IMU almeno per un periodo di tempo necessario all'espletamento delle operazioni di natura tecnico-amministrativa, indispensabile per individuare l'assegnatario; tali operazioni sono, infatti, strettamente finalizzate all'individuazione dell'assegnatario e al raggiungimento dello scopo che la norma vuole tutelare. Appare, però, indispensabile individuare un lasso temporale idoneo a giustificare la continuità del beneficio fiscale, che deve essere rimesso alla valutazione dell'ente locale nell'esercizio della propria potestà regolamentare. Indicativamente, si potrebbe ritenere congruo un periodo di quattro/sei mesi. Il Comune potrebbe avvalersi anche della possibilità, prevista dall'art. 1 c. 754 L. 160/ 2019, di diminuire fino all'azzeramento l'aliquota di base (pari allo 0,86%) per gli immobili diversi dall'abitazione principale, stabilendo al contempo il periodo entro il quale può considerarsi fisiologico lo svolgimento delle attività tecnico-amministrative dirette all'assegnazione dell'immobile. Circa il primo quesito ricevuto, il MEF ha chiarito l'esenzione IMU non può essere estesa agli alloggi temporaneamente non locati, nemmeno se la circostanza è indipendente dalla volontà del proprietario. Si ricorda, infatti, che al 2020 per l'applicazione dell'esenzione da IMU occorre non solo che sussistano i requisiti di alloggio sociale, espressamente indicati nel DM 22 aprile 2008, ma anche che gli immobili siano adibiti ad abitazione principale, vale a dire residenza anagrafica e dimora abituale dell'assegnatario (art. 1 c. 741 L. 160/2019). Tale ultima condizione è stata introdotta per restringere l'assimilazione ai soli casi in cui l'alloggio sia effettivamente utilizzato come abitazione principale e per escludere, quindi, dal beneficio gli appartamenti sfitti e comunque tenuti a disposizione. Fonte: Ris. Min. 20 marzo 2023 n. 2
© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o
contatta il tuo
agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.