martedì 21/03/2023 • 06:00
Con la Circolare 32 del 20 marzo 2023 l'Inps fornisce indicazioni in merito alla possibilità di accesso all'indennità di disoccupazione NASpI in caso di dimissioni volontarie del lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità fino al compimento di un anno di età del bambino alla luce delle modifiche apportate dal D.Lgs. 105/2022.
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Il c.d. Decreto Equilibrio, ovvero il D.Lgs. 105/2022 ha proposto una serie di novità per quanto riguarda i congedi collegati alla cura dei figli, andando a modificare il Testo Unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
Tra le novità viene introdotte l'articolo 27-bis, innova il Congedo di paternità obbligatorio, modificando tra le altre cose il comma 7 dell'articolo 54 ed estendendo il divieto di licenziamento.
L'entrata in vigore delle misure, stante la vacatio legis, è stata il 13 agosto 2022; l'Inps era precedentemente intervenuta sull'argomento con la circolare n. 122 del 27 ottobre 2022.
L'istituto ora offre indicazioni per permettere, ai lavoratori padre dimissionari nell'anno di vita del bambino di accedere all'indennità Naspi nel caso in cui gli stessi abbiano fruito del congedo di paternità.
Le modifiche al congedo di paternità
Il richiamato congedo di paternità obbligatorio, ora previsto all'articolo 27-bis del D.lgs n. 151 prevede che dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, il padre lavoratore dipendente abbia diritto ad un peri
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Francesco Geria
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