martedì 21/03/2023 • 06:00
Possono ottenere l'iscrizione i professionisti che documentino di essere stati nominati come curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali in almeno due procedure dal 17 marzo 2015 sino al 15 luglio 2022 e non soltanto al 16 marzo 2019 come inizialmente prospettato.
redazione Memento
Correggendo quanto precedentemente indicato, il Ministero della Giustizia ha chiarito che, ai fini del primo popolamento dell'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e controllo nelle procedure di cui al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (art. 356 D.Lgs. 14/2019), possono ottenere l'iscrizione i professionisti che documentino di essere stati nominati come curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali in almeno due procedure dal 17 marzo 2015 sino al 15 luglio 2022. A tal fine, quindi, non si considerano soltanto gli incarichi conferiti negli ultimi quattro anni a decorrere a ritroso dal 16 marzo 2019 ma anche quelli conferiti successivamente a tale data sino all'entrata in vigore del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, vale a dire il 15 luglio 2022. Il nuovo chiarimento, di segno opposto rispetto al precedente, è in linea con le osservazioni avanzate al riguardo dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. La norma di riferimento, l'art. 356 c. 2 D.Lgs. 14/2019, stabilisce che “Ai fini del primo popolamento dell'albo, possono ottenere l'iscrizione anche i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, che documentano di essere stati nominati, alla data di entrata in vigore del presente articolo, in almeno due procedure negli ultimi quattro anni, curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali”. La norma è chiara nel richiedere che le nomine siano intervenute non prima del quadriennio precedente alla data di entrata in vigore dello stesso articolo 356, data che coincide con il 16 marzo 2019. Come chiarito dal Ministero, oltre agli incarichi conferiti nel periodo collocato tra il 17 marzo 2015 e il 16 marzo 2019, sono validi anche gli incarichi conferiti successivamente a tale data: infatti, la norma nel prevedere un limite temporale per la validità degli incarichi, ha chiaramente inteso escludere incarichi conferiti troppo in là nel tempo, segno di una professionalità non più attuale. Tuttavia, al fine di restituire coerenza sistematica al tessuto ordinamentale, il Ministero ha ritenuto ragionevole individuare quale termine finale per la rilevanza degli incarichi la data del 15 luglio 2022, coincidente con l'entrata in vigore della riforma. Fonte: Inf. CNDCEC 17 marzo 2023 n. 41 Circ. Min. Giustizia 13 marzo 2023 n. 57216
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