Interpellata da un soggetto con doppia residenza in Italia ed in Svizzera, l'Agenzia delle Entrate si è espressa sull'ambito applicativo del Trattato internazionale per evitare le doppie imposizioni in vigore con la Svizzera.
Riguardo alla definizione del concetto di residenza richiama, la Convenzione richiama la nozione contenuta nelle normative interne dei due Stati stabilendo le cosiddette tie breaker rules per dirimere eventuali conflitti di residenza tra tali Stati contraenti. Dette regole fanno prevalere il criterio dell'abitazione permanente cui seguono, in ordine gerarchico, il centro degli interessi vitali, il soggiorno abituale e la nazionalità del Contribuente.
Il Trattato internazionale reca poi una disposizione che prevede esplicitamente, per la soluzione dei casi di doppia residenza, il frazionamento dell'anno d'imposta, in caso di trasferimento da uno Stato all'altro nel corso dell'anno. Si tratta dell'art. 4, paragrafo 4, della Convenzione, applicabile al caso di specie, ai sensi del quale ''la persona fisica che ha trasferito definitivamente il suo domicilio da uno Stato contraente all'altro Stato contraente cessa di essere assoggettata nel primo Stato contraente alle imposte per le quali il domicilio è determinante non appena trascorso il giorno del trasferimento del domicilio. L'assoggettamento alle imposte per le quali il domicilio è determinante inizia nell'altro Stato a decorrere dalla stessa data''.
Nella fattispecie, supponendo che il cambiamento di domicilio (inteso, ai sensi dell'art. 43 c.c., come il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi) del contribuente dall'Italia alla Svizzera sia intervenuto il giorno z:
l'Italia può esercitare la propria potestà impositiva, basata sulla residenza, fino al giorno z. In base all'art. 3 c. 1 TUIR, i redditi, ovunque posseduti dal contribuente sino al giorno z dell'anno x, dovranno essere assoggettati ad imposizione in Italia (con le limitazioni poste dallo stesso Testo Unico e dalle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni in vigore nel nostro Paese) e, quindi, riportati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta x. Invece, a partire dal giorno successivo al giorno z dell'anno x (data dalla quale l'istante risulterà residente in Svizzera), dovranno essere sottoposti a tassazione nel nostro Paese e, quindi, riportati in dichiarazione, solo i redditi prodotti nel territorio dello Stato italiano (cfr. art. 23 TUIR).
la Svizzera può far valere, la propria pretesa impositiva a decorrere dal giorno successivo al giorno z. L'istante non sarà tenuto nell'anno x+2 a presentare nel nostro Paese la dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta x +1 a meno che, nel corso di tale annualità, non abbia prodotto in Italia redditi individuati dall'art. 23 TUIR.
Fonte: Risp. AE 17 marzo 2023 n. 255