sabato 18/03/2023 • 06:00
Trattamento IVA di lavori di manutenzione ordinaria da eseguirsi su imbarcazione in regime di temporanea importazione, i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate.
redazione Memento
L'Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento in merito al trattamento IVA dei lavori di manutenzione ordinaria da eseguirsi su imbarcazione in regime di temporanea importazione. Il quesito formulato dall'Istante riguarda l'ambito applicativo dell'articolo 9, comma 1, n. 9), del decreto IVA, che annovera tra i servizi internazionali non imponibili i ''trattamenti'' indicati dall'articolo 176 del TULD ed eseguiti su: ''i) beni di provenienza estera non ancora definitivamente importati; ii) beni nazionali, nazionalizzati e comunitari che sono destinati ad essere esportati o riesportati da o per conto del prestatore del servizio o del committente non residente nel territorio dello Stato''. L'Agenzia ha precisato che il legislatore non ha subordinato l'applicazione del regime di non imponibilità ad uno specifico regime doganale, ma ha inteso individuare i trattamenti sui beni di provenienza estera non ancora definitivamente importati su beni nazionali, nazionalizzati e comunitari che possono fruire, al ricorrere delle relative condizioni, del regime di non imponibilità. Secondo l'Agenzia sono, pertanto, ammesse a fruire del regime di non imponibilità IVA le prestazioni di servizi eseguite su beni “di provenienza estera non ancora definitivamente importati”, sui quali vengono eseguiti i trattamenti individuati nell'articolo 176 del TULD. Al riguardo, si osserva come, con riferimento alla procedura di ammissione temporanea, l'articolo 235 del RD ne preveda l'utilizzo per le lavorazioni, quali le revisioni e le messe a punto, finalizzate alla conservazione del bene. Tali lavorazioni comprendono anche gli interventi a cui l'Istante riferisce che sottoporrà l'imbarcazione. Al ricorrere delle condizioni sopra evidenziate, l'Agenzia reputa che i servizi che l'Istante intende far eseguire sulla propria imbarcazione da diporto possano fruire del regime di non imponibilità di cui all'articolo 9, comma 1, n. 9 del decreto IVA. FONTE: Risp. AE 17 marzo 2023 n. 254
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