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In riforma della sentenza di primo grado, la Corte d'appello territorialmente competente annullava la sanzione disciplinare conservativa (pari a 8 giorni di sospensione) comminata ad un dipendente, membro di RSU, per aver inviato ad alcuni suoi colleghi e rappresentanti sindacali aziendali una e-mail recante come oggetto “Morte del collega” con indicazione del relativo nome. E-mail questa in cui affermava che si trattava di una morte (suicidio) “conseguente/istigata da una precisa azione” (la collocazione in mobilità) della società e dei delegati RSU, i quali firmando il verbale di accordo avevano acconsentito a che ciò avvenisse.

Ad avviso della società si trattava di un fatto grave perché il lavoratore aveva strumentalizzato un tragico evento al fine di contestare essa stessa ed i suoi colleghi per aver raggiunto l'accordo che lui si era rifiutato di sottoscrivere.

La Corte distrettuale, invece, riteneva che l'iniziativa del lavoratore fosse da ricondursi nell'alveo della dialettica sindacale e del diritto di critica e i reali destinatari delle espressioni contenute nella mail in questione erano i colleghi sindacalisti, non ravvisando così un intento direttamente lesivo della reputazione della società. A suo parere, il potere disciplinare del datore di lavoro “non può esplicarsi in reazioni a comportamenti estranei al rapporto di lavoro ed attinenti all'esercizio della libertà sindacale, ...

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