venerdì 17/03/2023 • 14:50
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 253 del 17 marzo 2023, ha fornito chiarimenti sulle modalità di versamento dell’IVA di annualità passate in caso di errata individuazione del luogo di imponibilità IVA da parte di un soggetto non identificato in Italia.
redazione Memento
Con la risposta n. 253 del 17 marzo 2023, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in caso di errata individuazione del luogo di imponibilità IVA delle prestazioni di servizi elettronici rese da un soggetto non identificato in Italia, quest’ultimo non può regolarizzare il debito IVA tramite il regime OSS. Infatti, se un soggetto passivo comunica allo Stato membro di identificazione che intende avvalersi del regime non UE o del regime UE, tale regime speciale si applica a decorrere dal primo giorno del trimestre civile successivo (art. 57 quinquies c. 1 Reg. UE 282/2011). Pertanto, il soggetto non identificato in Italia deve verificare con il proprio Stato di identificazione la possibilità di effettuare una registrazione tardiva al MOSS finalizzata a regolarizzare l'imposta dovuta in Italia, nei limiti di quanto ammesso dalla disciplina del ravvedimento operoso. Se la registrazione tardiva è possibile, può versare l’IVA nel proprio Stato di stabilimento, tramite MOSS, e versare interessi e sanzioni ridotte in Italia mediante Mod. F24, previa acquisizione di un codice fiscale italiano (senza identificazione ai fini IVA). Se, invece, la registrazione tardiva non è percorribile, per effettuare i predetti adempimenti deve registrarsi ai fini IVA in Italia (art. 17 c. 3 e art. 35 ter DPR 633/72). Nel caso di specie, una società stabilita in UE che offre servizi di organizzazione e implementazione delle infrastrutture informatiche ha errato nell'individuare il luogo di imponibilità IVA delle prestazioni di servizi erogate in Italia nel periodo d’imposta 20162021 a committenti non soggetti passivi. In particolare, la società istante, non avendo adeguatamente valorizzato l'automatismo caratterizzante l'erogazione delle prestazioni fornite e ritenendo che le stesse rientrassero tra le prestazioni di servizi generici, ha assoggettato a IVA nel proprio Stato di stabilimento i servizi resi ai privati consumatori nel periodo sopra indicato (applicando l’art. 45 Dir. CE 2006/112). Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, la società istante non può utilizzare il regime OSS, a cui ha aderito dal 1° gennaio 2022, per regolarizzare il debito IVA relativo alle prestazioni di servizi elettronici rese nel periodo 20162021 a privati consumatori stabiliti nello Stato. Fonte: Risp. AE 17 marzo 2023 n. 253
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Marco Peirolo
- Dottore commercialista e componente della Commissione IVA e altre imposte indirette CNDCECRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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